Un giorno di vacanza in più val bene il caos negli Atenei. L’esame del decreto-legge contenente anche la norma sugli Statuti universitari (comma 2 dell’art. 4) è stato frettolosamente aperto e chiuso dall’Assemblea del Senato nel pomeriggio del 27.03.02, con interventi ‘in pillole’ per scongiurare il pericolo di dovere tornare a riunirsi (come peraltro previsto dal calendario delle sedute) anche l’indomani (v. nota 1).
In questo clima da “tutti a casa”, nessuna modifica è stata apportata al testo già approvato alla Camera e pertanto è stata convertita in legge anche la norma sugli Statuti (v. nota 2). E’ stato prima respinto l’emendamento proposto dalle Organizzazioni della docenza Universitaria (v. nota 3) che è stato presentato da Senatori dell’Ulivo e di RC. E questo nonostante che la ricostruzione, puntuale e corretta, di tutta la vicenda ‘giudiziaria’ degli Statuti da parte del Relatore, sen. Gaburro (UDC), facesse risultare più che opportuna l’approvazione dell’emendamento.
Si voleva salvare gli Atenei dagli effetti devastanti delle sentenze amministrative contro gli Statuti e invece si è approvata una norma che, a parere ormai di tutti, può esporre gli stessi Atenei a nuovi ricorsi con relative sentenze.
C’è del metodo in tutto ciò? Di certo con la norma sugli Statuti approvata un obiettivo è stato raggiunto: l’elettorato passivo per le cariche accademiche spetta esclusivamente ai professori ordinari, azzerando così l’estensione di tale elettorato prevista dalla maggioranza degli Atenei. Questa “innovazione”, voluta di fatto anche dalla CRUI, fa assumere al provvedimento un carattere pesantemente restauratore. Una restaurazione che si tenterà di estendere anche alla composizione degli organi, come è implicito nell’ordine del giorno accolto dal Governo (v. nota 4) e inizialmente presentato dal sen. Valditara (AN), professore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove è in vigore uno degli Statuti più arretrati sul piano della partecipazione democratica (v. nota 5). Quali potrebbero essere le conseguenze immediate della norma sugli Statuti confermata dal Parlamento? La norma, in vigore dal 12.2.02, affermando che l’elettorato attivo e la composizione degli organi sono disciplinati dagli Statuti, implicitamente afferma che prima tali materie non lo erano e che quindi tutte le norme precedentemente approvate in difformità da quanto prescritto dal DPR 382 del 1980 sono illegittime. La conseguenza, già dal 12.2.02, dovrebbe essere che tutti gli organismi devono ritornare alla composizione del DPR 382 e che tutti i Rettori, tutti i Presidi e tutti i Presidenti di Consigli di corso di studio, eletti da corpi elettorali non conformi al DPR 382, dovrebbero decadere ed essere sostituiti dai Decani.
Una composizione degli organi ed elettorati attivi diversi da quanto previsto dal DPR 382 e uguali o diversi da quelli illegittimamente approvati prima del 12.2.02, potranno essere decisi dagli Atenei attraverso gli Organismi previsti dagli Statuti per la modifica degli stessi. Di questi organismi dovrebbero far parte i Decani al posto dei Rettori e dei Presidi decaduti perché illegittimamente eletti. Uno scenario irreale? No, se si pensa a quanto già accaduto, in particolare, nell’Università di Palermo; probabilmente sì, se si pensa che la Conferenza dei Rettori ha pesantemente avallato con il suo silenzio-assenso il contenuto e la forma della norma approvata.
In ogni caso la norma e l’ordine del giorno approvati lasciano nell’incertezza istituzionale tutti gli Atenei, essendo ancora una volta prevalsa nel Governo e nel Parlamento la salvaguardia degli enormi interessi dell’accademia che conta, che ancora una volta è intervenuta in tempo per impedire che fosse approvato qualcosa nell’interesse di tutta l’Università.
28 marzo 2002
Nota 1. Per i resoconti sommario e stenografico della seduta dell’Assemblea del Senato del 27.3.02:
http://www.senato.it/bgt/ShowDoc.asp?leg=14&id= 00017652&tipodoc=Resaula&modo=PRODUZIONE
Nota 2. Testo della norma sugli Statuti contenuta nel decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge:
Articolo 4. (Disposizioni in materia di Università).
Comma 2. “Gli statuti delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.”
Nota 3. Emendamento proposto da ADU, ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, FIRU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL, UIL-PAUR, presentato da Senatori dell’Ulivo e di RC e respinto dall’Assemblea del Senato:
Emendamento all’art. 4, comma 2, del Disegno di legge di conversione del decreto-legge 7.2.2002, n. 8,:
Il comma è sostituito dai seguenti:
– L’articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n.168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono ricomprese la disciplina dell’elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.
– Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Nota 4. Dall’Ordine del Giorno accolto dal Governo:
“d’altro canto la norma contenuta nell’articolo 4, comma 2, lasciando le Università libere di definire nei propri statuti l’elettorato attivo e la rappresentanza negli organi accademici, introduce il rischio di una conflittualità all’interno delle Università, conflittualità che potrebbe mutarne l’identità stessa e sviluppare derive di carattere demagogico e clientelare;” … “impegna il Governo: a presentare in un termine ragionevolmente breve (possibilmente non oltre tre mesi) un provvedimento legislativo che superi la normativa contenuta nell’articolo 4, comma 2, e che rechi una disciplina organica, fissando in particolare principi e criteri puntuali in tema di elettorato attivo e passivo alle cariche e negli organici accademici.”
Nota 5. Lo Statuto dell’Università di Torino prevede la presenza dei ricercatori nei Consigli di facoltà nella misura del 20% dei professori (comma 2 dell’art. 40 dello Statuto) e la partecipazione all’elezione del Rettore solo dei ricercatori presenti nei Consigli di Facoltà (comma 2 dell’art. 10) e non prevede la partecipazione di tutti i ricercatori nei Consigli di Corso di Laurea (comma 2 dell’art. 41).