22 febbraio 2008 – ANDU
Il 20 febbraio 2008 la Camera ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge “milleproroghe” (Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007). La legge di conversione approvata dalla Camera sara’ ratificata, cioe’ approvata definitivamente senza modifiche, entro questo mese dal Senato.
Riportiamo in calce il testo, da noi ‘ricostruito’ dopo le modifiche approvate, degli articoli 12 e 13 riguardanti l’Universita’. Riportiamo poi il testo ‘originale’ di questi articoli e il testo delle modifiche approvate. La ‘ricostruzione’ del testo potrebbe contenere imprecisioni di cui ci scusiamo anticipatamente.
Le novita’ piu’ rilevanti sono:
1. il blocco dei concorsi a ricercatore banditi su fondi interamente di ateno, a partire dalla fine di questo mese e fino a quando entrera’ in vigore il nuovo regolamento dei concorsi a ricercatore (nuovo comma 3 dell’art. 12); 2. si ‘ripristinano’ due idonei, anziche’ uno, nei concorsi a ordinario e ad associato (comma 2 dell’art. 12).
L’ANDU ha cercato (v. nota), invano, di convincere i Deputati a non bloccare i concorsi a ricercatore. E’ invece stato approvato un emendamento proposto dai deputati del PD Ghizzoni, Rusconi, Benzoni, Froner, Colasio, De Biasi, Volpini, Tocci, Tessitore, Giulietti, Villari (nuovo comma 3 dell’art. 12).
La chiara volonta’ di bloccare i concorsi e’ stata esplicitata dall’on. Ghizzoni:
“Una buona notizia.” – dichiara Manuela Ghizzoni, capogruppo del Pd-Ulivo in commissione Cultura alla Camera. “L’emendamento – spiega – rende validi tutti i bandi di concorso che saranno emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto (alla fine di questo mese, ndr). I concorsi banditi entro questa data saranno svolti con le vecchie regole mentre quelli banditi successivamente si svolgeranno secondo le procedure del nuovo regolamento, di cui dovrebbe essere imminente la registrazione da parte della Corte dei Conti, che vincolera’ gli oltre 3000 nuovi posti cofinanziati dal Ministero e previsti dalla Finanziaria 2007.”
Nota. V. i documenti dell’ANDU – del 19.2.08 “Ai Deputati: salvate i concorsi a ricercatore”: http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article18214.html – del 20.2.08 “La Camera sta bloccando i concorsi a ricercatore” http://unimoreinform.blogspot.com/2008/02/andu-la-camera-sta-bloccando-i-con corsi.html
NUOVO TESTO DEGLI ARTT. 12 e 13 DEL DECRETO-LEGGE DOPO LE MODICHE APPORTATE DALLA CAMERA IL 20 FEBBRAIO 2008
Sezione V
Universita’
Articolo 12. (Disposizioni in materia di universita’ ed enti di ricerca).
1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia’ prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle universita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Nelle more dell’attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle universita’ entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per l’anno 2008, continua ad applicarsi l’articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006″;
5. All’articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: “c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l’Universita’ della Basilicata le modalita’ di utilizzo da parte dell’universita’ medesima di eventuali trasferimenti regionali, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, ed assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”.
Articolo 13. (Termini per la conferma di ricercatori).
1. Il termine di cui all’articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all’articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta’ degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita’ per la relativa qualifica, ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 13-bis. (Dotazione del fondo ordinario delle universita’).
1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008″.
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TESTO ‘ORGINALE’ DEGLI ARTT. 12 e 13 DEL DECRETO-LEGGE
Sezione V Universita’
Articolo 12. (Disposizioni in materia di universita’).
1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia’ prorogati al 31 dicembre 2007 dall’articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle universita’, nell’ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l’anno 2008, continua ad applicarsi l’articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Articolo 13. (Termini per la conferma di ricercatori).
1. Il termine di cui all’articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all’articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facolta’ degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universita’ per la relativa qualifica.
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MODIFICHE AGLI ARTT. 12 e 13 APPORTATE DALLA CAMERA IL 20 FEBBRAIO 2008
All’articolo 12:
– al comma 1, le parole: “sono ulteriormente prorogati fino all’adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244” sono sostituite dalle seguenti: “sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008”;
– al comma 2, le parole: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43” sono soppresse;
– dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Nelle more dell’attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all’articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle universita’ entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
– al comma 3, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: “A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006”;
– dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All’articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: “c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l’Universita’ della Basilicata le modalita’ di utilizzo da parte dell’universita’ medesima di eventuali trasferimenti regionali, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, ed assicurando l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”.
– alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed enti di ricerca”.
All’articolo 13:
– al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: “ovvero, entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento, ovvero le agenzie di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Dopo l’articolo 13 e’ inserito il seguente:
“Art. 13-bis. – (Dotazione del fondo ordinario delle universita’)
. – 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008”.