DDL DS su Università:

– ESTERNALIZZAZIONE DELL’AUTONOMIA UNIVERSITARIA

– PRECARIZZAZIONE PERMANENTE DELLA DOCENZA

     Come scrive Guido Martinotti su Europa del 26 gennaio 2006 (nota 1), il programma dell’Unione per l’Università è “un elenco di cose da fare tenute insieme da un sapiente sistema di equilibri politici, che tuttavia non produce un’idea unitaria percepibile: un programma, appunto, piuttosto che un progetto”, All’assenza di un progetto dell’Unione per l’Università ‘corrisponde’ invece un progetto articolato dei DS.

     Tale progetto prevede anche l’”Istituzione dell’Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca”, di cui in un disegno di legge sono specificati la composizione (5 membri), i compiti e i poteri (nota 2).

     La composizione dell’Autorità (art. 4 del DDL) dovrebbe assicurare che essa operi “in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (comma 2, art. 3). All’A. lo Stato delegherebbe i compiti di “valutazione esterna della qualità”, di “indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione interna” e di “valutazione” “dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione” (comma 3, art. 3). L’A. ripartirebbe il 2% del fondo ordinario (nota 3) per il “finanziamento diretto di attività di ricerca nonché di alta formazione” (comma 5, art. 3).

     Inoltre “i corsi di studio universitari”, di cui l’A. stabilirebbe i requisiti minimi, sarebbero accreditati da “enti pubblici o privati indipendenti” inseriti in un albo gestito dall’A. stessa (comma 3, art. 8). Secondo il DDL dei DS, l’A. “determina le procedure, le metodologie ed i tempi operativi per la valutazione periodica dell’attività di ricerca svolta dai SINGOLI professori e ricercatori universitari” “con la partecipazione (non la decisione, ndr) di commissioni nazionali espresse dalle relative comunità scientifico-disciplinari, prevedendo indicatori differenziati specifici per ciascuna area, nonché il coordinamento e la vigilanza sull’attività delle commissioni nazionali.” (comma 5, art. 7). All’A. spetterebbe anche “l’indirizzo e la vigilanza” sulla “valutazione periodica delle attività svolte da ciascun professore o ricercatore universitario” (comma 6, art. 7). Tale valutazione sarebbe svolta dall’Ateneo “ogni quattro anni”. “Nel caso di giudizio negativo, la progressione economica di carriera del docente interessato rimane sospesa fino alla successiva valutazione. Nel caso di due successivi giudizi negativi, l’interessato è trasferito ad altra amministrazione pubblica ovvero, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge in termini di anzianità contributiva e anagrafica, collocato a riposo. Avverso al giudizio negativo è ammesso il ricorso all’Autorità, la quale può confermare il giudizio dell’ateneo ovvero chiederne motivatamente il riesame” (comma 4, art. 14). Con il loro progetto i DS, i quali rifiutano l’idea stessa di un Organismo nazionale di autogoverno del Sistema delle Università che ne difenda l’autonomia dai poteri forti accademico-politici, si propongono di regolare-controllare l’autonomia (?) degli Atenei. Con questo progetto si realizzerebbe di fatto il commissariamento dell’Università per mezzo di una Autorità che difficilmente potrebbe rimanere impermeabile a tali poteri, i quali hanno ampiamente e continuamente condizionato pesantemente le scelte ministeriali e parlamentari e controllato la stampa. All’Autorità verrebbero di fatto attribuiti anche compiti propri del Ministero, impedendo così l’individuazione della responsabilità politica delle scelte. Con questa sorta di esternalizzazione dell’autonomia dell’Università, si concentrerebbe in poche mani l’immenso potere di gestione della politica e delle risorse nazionali per le Università. Nelle stesse mani si accentrerebbe di fatto anche la gestione delle carriere dei singoli docenti, il cui ruolo verrebbe precarizzato rendendo periodicamente possibile la loro espulsione dall’Università. In tal modo si accrescerebbe a dismisura il controllo anche umano sul singolo docente che dipenderebbe passo-passo dal ‘maestro’ che lo ha reclutato. Si tratta dunque di un progetto che porterebbe all’asservimento dell’Università ai poteri forti dell’accademia. Questo progetto è contrario al dettato costituzionale che garantisce l’autonomia dell’Università e non può essere accettato da chi si è battuto contro il DDL Moratti e a favore di una Università nazionale e statale, democratica e realmente autonoma. Tutto ciò può essere assicurato solo dall’esistenza di un Organo nazionale di rappresentanza e di autogoverno, direttamente eletto da tutte le componenti universitarie.

Ripetiamo che è INDISPENSABILE e URGENTE abrogare il DDL Moratti e approvare tre provvedimenti che prevedano:
1. il bando nei prossimi anni di almeno 20.000 nuovi posti in ruolo nella terza fascia per i giovani docenti, per dare uno sbocco agli attuali oltre 50.000 docenti precari e per ‘prevenire’ il prossimo pensionamento di oltre metà degli attuali professori e ricercatori;
2. la trasformazione del ruolo dei ricercatori in terza fascia dei professori, con l’espressa previsione della loro partecipazione ai Consigli di facoltà;
3. la fine dell’attuale mercato dei concorsi, distinguendo nettamente tra il reclutamento (con concorsi nazionali prevalentemente nella terza fascia) e l’avanzamento di carriera (giudizi nazionali individuali, con pieno e immediato riconoscimento della nuova qualifica, senza l’ulteriore chiamata della Facoltà dove il docente continua a lavorare), prevedendo uno specifico budget nazionale per i connessi incrementi stipendiali. È indispensabile che a tutti i livelli le commissioni giudicatrici nazionali siano composte solo da professori ordinari sorteggiati.
Questa riforma del reclutamento e della carriera dei docenti è la pre-condizione per introdurre una valutazione della loro attività che non si traduca in un ulteriore strumento di controllo gerarchico.

2 febbraio 2006


Nota 1. V. “Oltre al programma ci vuole un progetto”, su Europa del 26.1.06, pag. 5: www.crui.it poi, sulla colonna di sinistra, cliccare su “Rassegna stampa”, quindi, sulla colonna di sinistra, cliccare su 26 del mese di gennaio

Nota 2. Per il testo del disegno di legge dei DS “Istituzione dell’Autorità per la valutazione del sistema delle università e della ricerca”:

http://cnu.cineca.it/nazionale06/modica_24_01.doc

Nota 3. “Il 2% del fondo ordinario” equivale a circa il 20% della parte del fondo non ‘vincolata’ al pagamento degli stipendi.

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