Tutti gli emendamenti del Relatore e degli altri Senatori agli articoli del DDL, approvato alla Camera, sullo stato giuridico dei docenti universitari sono stati formalizzati e illustrati nella Commissione Istruzione (per il testo del DDL e degli emendamenti e per i resoconti della discussione al Senato v. nota). La votazione degli emendamenti in Commissione è stata rinviata al 14 settembre.Lo spostamento a settembre della votazione del DDL è il frutto della decisa opposizione al DDL espressa da tutta l’Università: CRUI, Conferenze dei Presidi, Senati Accademici e Consigli di Amministrazione, Consigli di Facoltà e di Dipartimento, Assemblee di Docenti e di Studenti, Organizzazioni unitarie della docenza. Questo rinvio consente la tempestiva ripresa della mobilitazione per
ottenere il RITIRO definitivo di un provvedimento, inemendabile e devastante, con il quale si vuole finire di demolire l’Università statale di qualità, a vantaggio dei poteri forti accademici trasversali che vogliono gestire in maniera privatistica le risorse pubbliche per l’Università e la Ricerca. Con la cancellazione dell’Università statale si distrugge la principale risorsa del nostro Paese e si demolisce uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia. Per difendere l’Università statale riteniamo necessario anche che, coerentemente con le posizioni da loro assunte contro il DDL, i Rettori e i Presidi si dimettano. La mobilitazione del mondo universitario deve contestualmente proporsi l’obiettivo dell’emanazione urgente di tre provvedimenti:
a) il bando nei prossimi anni di almeno 20.000 posti in ruolo nella fascia
di ingresso alla docenza per dare sbocco agli attuali precari e per ‘prevenire’ il prossimo pensionamento di circa la metà degli attuali docenti;
b) la trasformazione del ruolo dei ricercatori in terza fascia di professore per il reclutamento nella docenza;
c) la netta distinzione tra reclutamento e avanzamento nella carriera docente.Si ricorda che gli emendamenti del Relatore sostanzialmente prevedono:
1. messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori a partire dal 2013 (comma 2 bis, art. 3 del testo del DDL con gli emendamenti del Relatore);
2. cancellazione del comma 11, art. 4 che attribuiva ‘a tutti’ il titolo di “professore aggregato”;
3. possibilità per gli attuali ricercatori “che hanno svolto tre anni di insegnamento” di tenere, a domanda, corsi e moduli (comma 3 bis, art. 4);
4. attribuzione ai ricercatori del “titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli.” (comma 3 bis, art. 4);
5. conferimento di incarichi pluriennali anche gratuiti (comma 3, art. 4);
6. durata fino a tre anni dei contratti di ricercatore a termine, rinnovabili per una durata complessiva di sei anni (comma 6, art. 4);
7. possibilità di “istituzione di una Autorità indipendente per la valutazione del sistema universitario” (comma 2, art. 2).Ripetiamo che, alla luce degli emendamenti del Relatore al DDL approvato dalla Camera, si possono evidenziare le caratteristiche del provvedimento che si vorrebbe fare approvare a settembre:
1. si va nella direzione dell’abolizione dello stato giuridico nazionale dei docenti. Infatti si prevede che i singoli Atenei disciplinino “con propri regolamenti” le procedure per il reclutamento dei professori e, al momento della chiamata, stabiliscano “il trattamento economico iniziale” (comma 1, art. 4). Per la prima volta le modalità di reclutamento in ruolo saranno differenziate ateneo per ateneo e la retribuzione sarà ‘personalizzata’ per ogni singolo professore;
2. si introduce l'”idoneità scientifica nazionale”, una sorta di ‘libera docenza’ a numero chiuso (lettera a del comma 1, art. 3), prerequisito per partecipare all’ulteriore “valutazione comparativa” per il reclutamento vero e proprio nei ruoli di professore ordinario e di professore associato (comma 1, art. 4);
3. si reintroducono i “professori incaricati”, anche non retribuiti, senza limiti di tempo (comma 3, art. 4);
4. si introduce la figura del professore ordinario a termine in convenzione, anche privo di idoneità scientifica nazionale. Quest’ultimo può anche diventare direttore di dipartimento e presidente di CCS (comma 4, art. 4);
5. non si elimina l’attuale giungla di oltre 50.000 precari (compresi assegnisti e borsisti) e si aggiunge la figura del “contrattista di diritto privato” di durata fino a tre anni, rinnovabile per complessivi sei anni (comma 6, art. 4). In tal modo si ha un periodo medio di precariato di oltre 9 anni (assegno più contratto) dopo i 3 anni di dottorato;
6. il bando di nuovi posti di professore è sospeso fino all’emanazione dei decreti delegati (commi 1 e 2, art. 3);
7. l’attuale ruolo dei ricercatori è messo ad esaurimento a partire dal 2013 (comma 2 bis, art. 3), con la ‘spinta’ a preferire da subito, rispetto ai posti in ruolo, il bando dei contratti di ricercatore a tempo determinato, per i quali “sono previsti appositi incentivi” (comma 6, art. 4);
8. per gli attuali ricercatori che abbiano già svolto almeno tre anni di insegnamento e per i nuovi ricercatori è previsto il titolo di “professore aggregato” solo per il periodo dell’insegnamento (comma 3 bis, art. 4). Una non-novità, dato che già tanti anni fa il Consiglio di Stato ha chiarito che durante l’insegnamento si ha il titolo di “professore”
9. si ipotizza la costituzione di un'”Autorità indipendente” per valutare il Sistema nazionale delle Università, proprio nel momento in cui si sta facendo approvare la controriforma del CUN con la quale si priverebbe per sempre il Sistema di un Organismo nazionale di autogoverno, rappresentativo dell’intero mondo universitario. Un Organismo democratico, non corporativo e non parcellizzato, capace di difendere il Sistema dai poteri forti trasversali accademico-politici di cui l’Autorità ‘indipendente’ potrebbe diventare strumento. E’ evidente che nel DDL che si vorrebbe fare approvare nessuna delle richieste emerse dalla protesta del mondo universitario e avanzate dalle Organizzazioni unitarie della docenza è stata accolta:
1. si continua a non distinguere il reclutamento (che riteniamo dovrebbe svolgersi attraverso concorsi veramente nazionali) dall’avanzamento nella carriera docente (con idoneità nazionali a numero aperto), mantenendo così la cooptazione personale e l’attuale mercato dei finti concorsi (per l’avanzamento di carriera), che rimarranno comunque locali finché sarà dato alla Facoltà il potere di scegliere se e chi chiamare (questo potere è attualmente difeso da TUTTI i Gruppi parlamentari). La sovrapposizione tra reclutamento e avanzamento nella carriera docente rappresenta peraltro il principale ostacolo ad una valutazione non finalizzata al controllo gerarchico; 2. con l’introduzione dei ricercatori a tempo determinato si aumenta mediamente di altri sei anni il già intollerabile periodo di precariato.Tale periodo di precariato potrà proseguire senza limiti come professore incaricato, figura che non ha obbligo di ricerca;
3. non si trasforma il ruolo dei ricercatori in terza fascia permanente di professore, non riconoscendo così agli attuali ricercatori il ruolo docente effettivamente svolto. Anzi ai ricercatori, con il comma 15 dell’art. 4, si tolgono le mansioni docenti riconosciute con l’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Questo articolo, che si vuole abrogare, prevede, tra l’altro, che i ricercatori “possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto” e “relatori di tesi di laurea.”
2 agosto 2005
Nota. Per il testo del DDL e degli emendamenti e per i resoconti della
discussione al Senato:
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/23057.htm
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