Alla richiesta del mondo universitario di sbloccare il reclutamento e l’avanzamento nella carriera dei docenti universitari, il Senato ha risposto approvando, in prima lettura, un emendamento (v. nota) che consente l’assunzione solo dei ricercatori vincitori alla data del 31.10.03. Sembra peraltro che negli Atenei che hanno speso per il personale in ruolo oltre il 90% del bilancio, anche i vincitori prima del 31.10.03 di concorso a ricercatore non possano essere immediatamente assunti. In alcuni Atenei, che hanno attualmente sforato il vincolo di legge, la situazione potrebbe cambiare dopo che saranno ripartiti i 150 milioni di euro aggiuntivi al Fondo per il finanziamento ordinario. In pratica, comunque è stato reintrodotto, a partire dall’1.11.03, il blocco del reclutamento ed è stato mantenuto il blocco sia dei passaggi di fascia (da ricercatore ad associato o ad ordinario, da associato a ordinario), sia dei chiamati ad associato e ad ordinario non appartenenti già alla docenza universitaria Ripetiamo che il blocco delle assunzioni in ruolo costituisce, tra l’altro, una spinta verso un più massiccio ricorso al reclutamento precario e, di fatto, scoraggia la scelta della carriera universitaria. A parole tutti sostengono che la ricerca e l’Università in Italia vadano rilanciate e che il numero dei docenti-ricercatori vada aumentato; invece il Ministro, cioè la Commissione De Maio, si è mosso nella direzione opposta, ovvero verso l’istituzionalizzazione del precariato: messa ad esaurimento dei ricercatori, senza la trasformazione del loro ruolo in terza fascia dei professori, e introduzione di una “nuova” figura precaria della durata di dieci anni.
Uno dei meriti principali della lotta dei vincitori dei concorsi a ricercatore è stato quello di mostrare come sia indispensabile che il reclutamento in ruolo avvenga in una terza fascia, cioè ad una età che non vada mediamente oltre i 35 anni (ed è già troppo!). Anche alla luce di questa vicenda, la Commissione Cultura della Camera dovrebbe approvare subito la legge sulla terza fascia, provvedimento sul
quale quasi tutti i Deputati della Commissione si sono espressi favorevolmente.
In vista della discussione della Finanziaria alla Camera, è necessario che il mondo universitario, oltre a chiedere più fondi per l’Università pubblica (il Senato ha approvato, e la Camera si appresta a ratificare,
l’istituzione di un fantomatico Istituto Italiano di Tecnologia dotandolo di 50 milioni per il prossimo anno e 100 milioni per ogni anno successivo fino al 2014!), chieda lo sblocco di tutte le assunzioni. Una battaglia da fare anche se è difficile vincerla dato che il CUN, che dovrebbe rappresentare e difendere l’autonomia del mondo universitario, è politicamente inesistente per il suo stato di Organo pluri-prorogato e per la sua composizione da tempo illegittima, e dato che la CRUI, inadatta a rappresentare il sistema nazionale dell’Università in quanto somma degli interessi dei singoli Atenei, si è invece arrogata il ruolo di Organo di rappresentanza nazionale.
18 novembre 2003
Nota.
== Emendamento alla Finanziaria 2004 approvato dal Senato il 14.11.03:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle Università e degli Enti ed Istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le Università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede al trasferimento alle singole Università ed Enti delle occorrenti risorse finanziarie.”
== Prima parte del comma 4 dell’articolo 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449:
“Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell’Università degli studi
di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. .”