La risposta del Capo di Gabinetto è stata: “il Ministro ha parlato con la maggioranza (i senatori Asciutti e Valditara, contrari alla legge delega, non fanno più parte della maggioranza?) che ritiene più opportuno ricorrere ad uno strumento più snello e più veloce, che consente anche di evitare certi specifici problemi”. “Lo strumento della legge delega a voi (Organizzazioni della docenza) conviene.” (sic!)
Nel merito della nuova versione del provvedimento (qui allegata in attach) l’ANDU ha constatato come i Responsabili ministeriali sembra non abbiano nemmeno letto i documenti elaborati dalle Organizzazioni della docenza e non abbiano ascoltato le proposte e le relative motivazioni da esse esposte nei precedenti incontri. Gli argomenti usati dal Capo di Gabinetto Di Pace e dal Direttore generale D’Addona, sono stati del tipo: “conosco un professore ordinario di giurisprudenza che, vinto il concorso, non ha fatto più ricerca” oppure “conosco un ricercatore di giurisprudenza con avviato studio professionale che si disinteressa dell’Università”.
L’ANDU ha sostenuto che si continua a confondere il reclutamento alla docenza con l’avanzamento di carriera. Il reclutamento, ovviamente, va operato con concorsi per consentire l’accesso dall’esterno ai vari livelli della docenza, mentre per l’avanzamento sono necessari giudizi di idoneità nazionali individuali con l’immediato riconoscimento (senza la chiamata della facoltà in cui il docente già lavora) del livello superiore in caso di esito positivo. La riforma proposta serve solo a dare un contentino (un diritto di veto) ai gruppi dominanti nazionalmente nei vari settori scientifico-disciplinari, senza eliminare gli effetti localistici degli
attuali concorsi. Il Capo di gabinetto ha affermato che il Governo è contrario all’unicità del ruolo della docenza, come peraltro lo sono altri sindacati (accennando al successivo incontro con Cipur e Uspur).
L’ANDU ha criticato duramente la mantenuta previsione dell’abolizione del tempo pieno (lettera l, comma 1, art. 1 del nuovo testo) e, a questo proposito, è sconcertante che l’unico incremento economico previsto sia per gli attuali professori a tempo definito (comma 1, art. 4).
L’ANDU ha rilevato come, a fronte dell’istituzionalizzazione dei ‘consiglieri del principe’ attraverso il Consiglio superiore per l’istruzione e la scienza (art. 2), si continui a fare sopravvivere l’attuale CUN, che è ampiamente scaduto e che ha una composizione illegittima, conseguente alle scelte dell’allora sottosegretario-ministro Guerzoni. Quest’ultimo infatti ha voluto una composizione categoriale-corporativa nonostante la legge consentisse di fare diversamente. L’illegittimità della composizione dell’attuale CUN è stata di fatto riconosciuta dal sen. Tessitore, che, intervenendo in aula al Senato il 2.7.03, ha affermato: “Sono una di quelle persone che hanno fatto parte di un CUN che, eletto per tre anni, è stato in carica per nove anni. Nel frattempo, gli studenti non sono più studenti, alcuni professori hanno cambiato ruolo; quindi, alcune situazioni non hanno rappresentanza, altre ne hanno in forme abnormi.”(dal resoconto stenografico). In realtà nulla ostacolerebbe il rinnovo immediato del CUN sulla base dell’attuale legge e nulla impedirebbe al Ministro di indire le elezioni prevedendo 6-7 grandi aree (invece delle 14 attuali), agevolando così, tra l’altro, una rappresentanza proporzionale alla consistenza delle aree, e prevedendo un elettorato attivo e passivo comune per ordinari, associati e ricercatori. Perchè si impedisce al mondo universitario di essere rappresentato validamente da un organismo ‘aggiornato’ e non illegittimo? Ha forse ragione il sen. Modica che, intervenendo in aula al Senato il 2.7.03, ha affermato: “È evidente che le lobby accademiche non riescono a votare senza dover ogni volta far approvare una nuova legge elettorale – questa è la realtà – e l’attuale Governo non riesce nemmeno a farla.”(dal resoconto stenografico). Modica, essendo stato per tanti anni Presidente della CRUI fino alla sua recente elezione in Parlamento, conosce bene il mondo
universitario e le leggi che lo riguardano, ma in questo caso si sbaglia: il regolamento elettorale lo decide per legge il Ministro, con margini tanto ampi da potere di fatto determinare composizione, natura e ruolo del
CUN. Non sappiamo a quali lobby Modica si riferisca (comunque la denuncia è grave), noi sappiamo di una lobby che ha interesse a privare l’Università di un Organo che rappresenti e difenda il sistema nazionale delle Università pubbliche, preferendo fare impropriamente svolgere un ruolo di ‘supplenza’ alla CRUI.
Per quanto riguarda la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori – l’unico ‘vero’ contenuto del provvedimento spacciato per grande riforma -, l’ANDU ha denunciato come nei vertici ministeriali esista una sorta di livore corporativo nei confronti dei ricercatori. Lo mostra anche il fatto che sia Di Pace che D’Addona, riferendosi al personale universitario, abbiano parlato di docenti, ricercatori e personale tecnico-ammnistrativo, considerando evidentemente i ricercatori non docenti. Sembrerebbe che questi due Responsabili ministeriali non conoscano né le numerose leggi successive al DPR del 1980, che hanno sempre più riconosciuto il ruolo docente dei ricercatori, né l’attività di insegnamento svolta dai ricercatori in misura non inferiore a quella dei professori: circa un terzo degli insegnamenti delle università italiane sono tenuti dai ricercatori. Per giustificare la messa ad esaurimento dei ricercatori e la non istituzione della terza fascia, negli incontri sono stati usati, da parte ministeriale, argomenti come “la terza fascia non esiste in nessun paese al mondo” (falso!) o come “che senso ha prevedere che un ricercatore o un professore di
terza fascia possa rimanere tale fino alla pensione? (lo stesso senso che ha per un professore associato!).
Su questa questione, alla fine, il Capo di gabinetto ha affermato:
1. quello dei ricercatori è il problema più complesso;
2. noi rimaniamo convinti dell’opportunità della messa ad esaurimento dei ricercatori pur coscienti della forza di questa categoria, che potrebbe rifiutarsi di tenere corsi di insegnamento;
3. in Parlamento sono in discussione diversi disegni di legge per l’istituzione della terza fascia: se il Parlamento dovesse approvarla ne prenderemo atto (ci mancherebbe altro!).
== A proposito della discussione sulla terza fascia in corso nella Commissione Cultura della Camera, sembra che si stiano neutralizzando i tentativi accademico-sindacali di unificare tale discussione con quella
sullo stato giuridico complessivo della docenza. Tale unificazione, voluta da chi è contro i ricercatori e contro la terza fascia, avrebbe, tra l’altro, il risultato quasi scontato di non fare approvare in questa
legislatura alcun provvedimento sullo stato giurdico della docenza. L’ANDU esprime la propria soddisfazione per gli interventi in Commissione del 9 luglio 2003 e in particolare per quelli dell’on. Paolo Santulli (FI),
relatore, e dell’on. Andrea Martella (DS-U). Santulli ha sostenuto che “per quanto riguarda invece i provvedimenti relativi alla istituzione della terza fascia dei professori universitari, di cui al successivo punto
all’ordine del giorno, che pure trattano materie connesse a quelle dello stato giuridico, ritiene opportuno, trattandosi di un intervento improcrastinabile, sottoporre all’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l’esigenza di accelerarne l’iter legislativo, anche considerando il lavoro già svolto in materia nel corso della precedente legislatura.” Martella ha dichiarato “di condividere l’esigenza, prospettata dal relatore, di accelerare l’iter legislativo dei provvedimenti in materia di istituzione della terza fascia dei professori
universitari, trattandosi di un intervento urgente e necessario. Al proposito, riterrebbe utile procedere quanto prima alla nomina di un apposito comitato ristretto.”
Va pure apprezzato il fatto che alla proposta del Relatore non si sono opposti l’on. Flavio Rodeghiero (LNP) e l’on. Ernesto Maggi (AN). (v. resoconto sommario della seduta del 9.7.03 della Commissione Cultura in
http://www.camera.it/chiosco.asp?source=/attivita/lavori/02.commissioni/ 07.cultura.asp&content=/_dati/leg14/lavori/bollet/07r.htm).
Va ricordato che, nel corso degli incontri svolti dall’ANDU il 2.7.03 con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari della Commissione, si erano dichiarati d’accordo con le posizioni del Relatore anche gli onn. Franca Bimbi (Margherita), Titti De Simone (RC), Angela Napoli (AN) e Domenico Volpini (Margherita).
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ADU, ANDU, APU, CISL Università, CNU, SNALS Università, Snur-CGIL, UIL-Paur
COMUNICATO UNITARIO sull’Incontro del 9.7.03 al MIUR
Il giorno 9 luglio 2003 sono state convocate dal MIUR le Organizzazioni e Associazioni rappresentative della docenza universitaria ADU, ANDU, APU, CISL Università, CNU, SNALS Università, Snur-CGIL, UIL-Paur, per l’esame del provvedimento riguardante il personale docente universitario. All’incontro per il MIUR hanno partecipato il Capo di Gabinetto avv. Di Pace, i Direttori Generali dott. D’Addona e Brizzi, i dott. Di Ferrante,
Vice Capo di Gabinetto, e Criscuoli, Ufficio Legislativo. Il MIUR ha distribuito la bozza dell’articolato ‘Schema di disegno di legge delega concernente: “Riordino dello stato giuridico dei professori universitari e istituzione del Consiglio Superiore dell’Istruzione e della Scienza”‘, un articolato presentato come ancora non definitivo.
Tutte le Organizzazioni hanno rilevato che la bozza non accoglie nessuna delle osservazioni da esse formulate nelle riunioni precedenti e che, nonostante le assicurazioni contrarie in tal senso del Ministro Moratti e di autorevoli rappresentanti della maggioranza (Asciutti e Valditara), si ripropone il provvedimento nella forma della legge delega, alla quale tutte
le Organizzazioni sono contrarie. All’inizio della riunione il Capo di Gabinetto ha sottolineato l’attuale
impossibilità di destinare maggiori risorse all’Università nell’ambito della prossima legge finanziaria e come l’aumento di retribuzione per la docenza del 2003 non possa oggi essere pagato dal Ministero dell’Economia.
A tale scopo si prevede l’inserimento in legge finanziaria di una norma che trasferisce al Tesoro l’intero monte retributivo delle Università (di docenti e personale tecnico-amministrativo), prevedendo presso il MIUR una sede (ora indeterminata) di validazione delle programmazioni delle Università. A fronte delle richieste di chiarimenti da parte delle organizzazioni, le risposte su questa norma sono state generiche e tali, nella loro vaghezza, da suscitare la massima preoccupazione per un’ipotesi di programmazione che potrebbe tradursi in un nuovo centralismo, opaco e senza risorse per la cultura del Paese. La nostra idea, invece, su cui concorda un ampio arco di forze universitarie, sociali e produttive, è quella di una vera programmazione
nell’Università e nella ricerca, ricca di nuove e trasparenti regole e sostenuta da adeguati investimenti.
Le Organizzazioni manifestano tutta la loro preoccupazione, invitando i docenti universitari e anche il personale tecnico-amministrativo alla massima attenzione ed alla tempestiva mobilitazione.
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA CONCERNENTE:
“RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA”
Art. 1 Norme di delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indice, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari suscettibili di revisione nei decreti legislativi, giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per settori scientifico-disciplinari, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria incrementato di una quota ulteriore non superiore al 20%; nonché le procedure e i termini per l’indizione, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi idoneativi;
2) i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica e per il conseguimento delle idoneità;
3) le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, che assicurino obiettività e imparzialità, ivi compresa la partecipazione di docenti designati da atenei dell’Unione Europea, nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
4) la durata dell’idoneità scientifica, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l’idoneità;
b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e al conferimento dei relativi incarichi a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo incarico è di durata temporanea non superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i) [dovrebbe essere m)];
c) gli incarichi a tempo determinato, di cui alla lettera b), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall’università stessa, possono nominare in ruolo il medesimo docente; ciascuna università, secondo modalità definite con propri regolamenti, può conferire incarichi a professori di altra università, ovvero nominare in ruolo docenti titolari di incarico presso altro ateneo;
d) le università inoltre procedono alla copertura dei posti di prima e seconda fascia mediante nomina in ruolo di studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l’insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere; ovvero possono stipulare contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre anni con studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un
triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale;
f) le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con organismi pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione, con oneri finanziari a carico delle medesime, di posti di professori di I fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata minima di tre anni, rinnovabili, a coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, scelti nell’ambito di una terna di nominativi proposta dai soggetti finanziatori; ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori di prima fascia con eventuali integrazioni economiche ove previste dalla convenzione; le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le competenze circa la ripartizione dei fondi messi a disposizione e la destinazione degli eventuali residui;
g) le università possono stipulare con gli stessi soggetti di cui alla lettera f) convenzioni per finanziare soggetti e programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo per l’espletamento della ricerca e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, anche successivo alla cessazione della convenzione;
h) per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti di diritto privato con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta. Il possesso del titolo di dottori di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale;
i) il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l’espletamento delle funzioni di cui alle lettere e) e h) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;
l) il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l’esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all’università, purché non in conflitto con gli interessi dell’istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto;
m) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico del professore a tempo pieno ed è correlata all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche salvo diverse determinazioni delle facoltà ovvero delle strutture didattiche competenti i sensi dello statuto. La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza, è attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all’impegno di cui sopra, oggetto di specifico incarico;
n) il ruolo dei ricercatori, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l’approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il 30 giugno 2003. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento;
o) attribuzione dei compiti di tutoraggio anche agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
p) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno
accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;
q) ferma restando l’abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età, i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l’indennità eventuale di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere l) ed m) della nuova disciplina e con salvaguardia dell’anzianità acquisita;
r) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attivazione della presente legge.
Art. 2 Consiglio superiore per l’istruzione e la scienza
1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Consiglio superiore per l’istruzione e la scienza (CSIS), quale organo di consultazione del Ministro, con compiti di consulenza e di studio per la programmazione ed il monitoraggio degli interventi nei settori della scuola, dell’università, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il CSIS è composto da 25 componenti nominati dal Ministro, scelti fra esperti di alta qualificazione scientifica. Il CSIS è presieduto dal Ministro o, in sua assenza, da un vice presidente designato dallo stesso Ministro, fra i componenti del CSIS. I componenti del CSIS durano in carica 3 anni e non possono essere immediatamente rinominati. I componenti che cessano prima del completamento del mandato sono sostituiti da nuovi componenti nominati dal Ministro limitatamente al periodo necessario al completamento del triennio.
3. Le modalità di funzionamento del CSIS sono determinate con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 aprile 1988, n. 400.
4. Ai componenti del CSIS spetta, oltre al rimborso delle spese di soggiorno e viaggio, una indennità annua ed un gettone di presenza per ciascuna seduta determinati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio Nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale restano disciplinati dalle norme vigenti.
Art. 3 Norme procedurali
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, previo parere delle competenti commissioni, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 4 Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall’abolizione dell’impegno a tempo definito previsto dalla presente legge e quantificato in Euro 54.000.000, si provvede con le economie connesse alla contestuale abolizione del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.
2. Agli oneri relativi al funzionamento del CSIS derivanti dall’articolo 2, comma 4, si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.