19.03.2003
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
NUOVO TESTO |
Decreto 3 novembre 1999, n. 509Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei. Pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000
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VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l’articolo 17, comma 3;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; ViSTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; VISTO il decreto dei Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142; VISTA la legge 3 luglio 1998, n 210; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), resi rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 1999; VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 13 ottobre 1999; CONSIDERATO che la VII Commissione del Senato non ha espresso parere; VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2020 /III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36); A D O T T A Il seguente regolamento
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Art. 1 Definizioni1. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; d) per regolamenti. didattici dei corsi di studio, regolamenti di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; e)per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea di secondo livello e di specializzazione, come individuati nell’articolo 3; f) per titoli di studio, la laurea, la laurea di secondo livello e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell’articolo 3; g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell’articolo 4; h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive modifiche; i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definita dai decreti ministeriale; l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; m) per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato; n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l’insieme delle nonne che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell’articolo 11; o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; p) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
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Art. 2 Finalità
1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. 2. Ai fini della realizzazIone dell’autonomia didattica di cui all’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità cori le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
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Art. 3 Titoli e corsi di studioI Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L) b) laurea specialistica (LS) 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. Il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6. 8. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandosi nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. |
Art. 3 Titoli e corsi di studio 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L) b) laurea di secondo livello (LS) 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea di secondo livello, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea di secondo livello, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. 4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente o un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, o l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, ferma restando una essenziale base comune di conoscenze e competenze. 5. Il corso di laurea di secondo livello ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea. 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 5 e 6. 8. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare anche ai fini di assicurare la formazione permanente e ricorrente, disciplinandosi nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento e di alta formazione al termine dei quali vengono rilasciati diplomi attestanti i crediti formativi conseguiti rispettivamente non inferiori a 20 e 60. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. |
Art. 4 Classi di corsi di studio 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all’articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall’emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi, possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. |
Art. 4 Classi di corsi di studio 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all’articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi. 2. Le classi sono individuate da uno più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate con decreto dl Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative. 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all’articolo 11, comma 8.
4. In decora alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell’accesso del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi. |
Art. 5 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normative vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. |
Art. 5 Crediti formativi universitari 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento. 2. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti. SOPPRESSO4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 11, comma 7, lettera d). 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo. 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. 7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normative vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. |
Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre, altresì, il possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei. 3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l’ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per i corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell’adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1. 4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all’articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purchè nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 3. 5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 6. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall’università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. |
Art. 6 Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea di secondo livello occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea di secondo livello per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l’università stabilisce per ogni corso di laurea di secondo livello, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei. L’iscrizione ai corsi di laurea di secondo livello può essere consentita dall’università anche ad un anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per l’inizio dei corsi. 3. In deroga al comma 2, e all’articolo 7 comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l’ammissione ad un corso di laurea di secondo livello con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per i corsi di studio regolati da normative dell’Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all’articolo 11, comma 7, lett. a). per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali. 4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all’articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito. 5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea di secondo livello ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 6. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai soli fini dell’ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall’università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. |
Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 2. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. 3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea. 4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica. |
Art. 7 Conseguimento dei titoli di studio 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. 2. Per conseguire la di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. 3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell’Unione Europea.
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Art. 8 Durata normale dei corsi di studio 1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all’articolo 7, tenuto conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. 2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea. |
Art. 8 Durata normale dei corsi di studio 1. Per ogni corso di studio è definita una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all’articolo 7, tenuto conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.
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Art. 9 Istituzione e attivazione dei corsi di studio 1. La procedura per l’istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. 2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinando la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l’eccezione dei corsi di cui all’articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso un’altra università. 4. All’atto dell’istituzione di un corso di laurea, l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università. |
Art. 9 Istituzione e attivazione dei corsi di studio 1. I corsi di studio di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all’articolo 11 e delle disposizioni previste per la programmazione del sistema universitario. 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1 nel rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario nonché la competenza documentata dei docenti proponenti. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinando la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 3. L’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento delle attività didattiche di cui all’articolo 11, comma 3, nella Banca dati dell’offerta formativa del Ministero.
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Art. 10 Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; d) attività formative autonomamente scelte dallo studente; e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonchè attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n, 142. 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio: a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento; b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e) f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento; c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 15 per cento. |
Art. 10 Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe; 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio dal 50 al 65 per cento dei crediti, in relazione alle specifiche esigenze delle classi. 2. bis I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l’istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.
3. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea di secondo livello gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura compresa dal 50 al 60 per cento dei crediti complessivi.
4. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purchè coerenti con il progetto formativo; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l’italiano; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonchè attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n, 142, del Ministero del Lavoro. e) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terso settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
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Art. 11 Regolamenti didattici di ateneo 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all’articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricola; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell’articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettera a) e b), sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f) all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6; g) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; h) all’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; i) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; l) alla valutazione della qualità delle attività svolte; m) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; n) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 9. 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l’elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università. |
Art. 11 Regolamenti didattici di ateneo 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L’entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricola; c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b) dell’articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 5. Per il conseguimento della laurea di secondo livello deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell’attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengono immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tal fine i regolamenti didattici di Ateneo stabiliscono che tutti i corsi di laurea o gruppi affini di essi, afferenti alla medesima classe, condividano le stesse attività didattiche comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall’articolo 3, comma 4, e definiscono i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative; c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea di secondo livello; g) all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell’articolo 6; h) all’introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità; m) alla valutazione della qualità delle attività svolte; n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all’articolo 3, comma 9. 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l’elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.
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Art. 12Regolamenti didattici dei corsi di studio1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’ordinamento didattico nel rispetto della libertà. d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, Il regolamento è approvato con. le procedure previste nello statuto dell’ateneo. 2. I1 regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricu1a offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. 3. Le disposizioni dei regolamenti. didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere. 4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa. |
(IDENTICO) |
Art. 13Norme transitorie e finali 1. Le università adeguano gli ordinamenti didattici, dei propri corsi di studio alle disposizioni del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 2. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell’opzione le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti. 3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previdenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea dì cui all’articolo 3, comma 1. La stessa norma si applica agli studi, compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata. 4. L’istituzione da pane di un’università dei corsi di laurea e di laurea di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea già attivati nell’anno accademico 1996/97, ovvero istituiti dalle università ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998., n. 25, costituisce attuazione dell’obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui all’articola 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura di cui all’articolo 9, comma 1. 5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al comma 4 sì applica altresì ai corsi di diploma universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università, negli anni accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento. 6. Fatte salve le scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonché dai corsi di formazioni finalizzata e integrativa di cui all’articolo 3, comma 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
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(IDENTICO) |
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE: “RIORDINO DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI”
Art. 1
1. Allo scopo di procedere alla riforma dello stato giuridico dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, unitamente a forme di flessibilità del rapporto di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indice, con proprio decreto per settori scientifico-disciplinari suscettibili di revisione nei decreti legislativi, giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale, distintamente e alternativamente ogni biennio per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati per settori scientifico disciplinari , stabilendo in particolare:
1. il numero massimo di soggetti che possono conseguire l’idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, in relazione al fabbisogno. indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria;
2. le procedure e i termini per l’indizione e la conclusione dei giudizi idoneativi;
3. i requisiti scientifici e professionali per ciascuna fascia, per la partecipazione ai giudizi di idoneità scientifica nonché i criteri generali di valutazione differenziati per ciascuna fascia;
4. le modalità e le procedure per la formazione delle commissioni giudicatrici, ivi compresa la partecipazione a esse di docenti designati da Atenei dell’Unione Europea. nonché le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti le commissioni;
5. la durata dell’abilitazione e il limite di ammissibilità per coloro che avendo partecipato ai giudizi, non hanno conseguito l’idoneità;
6. la semplificazione delle procedure e degli atti da redigere da parte delle commissioni giudicatrici
ai fini delle valutazioni dei candidati:
7. la mobilità dei docenti di prima e di seconda fascia nell’ambito del sistema universitario italiano, anche definendone i profili finanziari, e nell’ambito dell’Unione Europea;
8. strumenti per incentivare il reclutamento degli addetti alle attività di ricerca di cui al punto g);
9. gli incentivi per la transizione opzionale dal vecchio al nuovo stato giuridico;
b) le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia e alla stipulazione dei relativi contratti a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che stabiliscono anche il ruolo delle Facoltà e dei Dipartimenti, riservate ai possessori della idoneità di cui alla lettera a); il primo contratto è di durata temporanea non superiore ai tre anni. La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto dei criteri enunciati alla lettera i);
c) i contratti a tempo determinato, di cui alla lettera b), possono essere rinnovati. La loro durata complessiva non può comunque eccedere i sei anni. Entro tale periodo le università, sulla base di una valutazione di merito secondo modalità e criteri definiti dall’università stessa, possono stipulare con il medesimo docente un contratto a tempo indeterminato, ovvero risolvere il rapporto; ciascuna università, secondo modalità definite con propri regolamenti, può stipulare con professori di altra università un contratto a tempo determinato, ovvero anche a tempo indeterminato nel caso in cui l’interessato sia legato ad altro ateneo con rapporto a termine;
d) le università procedono alla copertura di posti di professori di prima o seconda fascia, previa stipulazione di contratti a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta, ovvero a tempo indeterminato, con studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, in attività didattiche e di ricerca da almeno un triennio con rapporto di lavoro continuativo, che abbiano acquisito una elevata qualificazione scientifica e professionale riconosciuta in ambito internazionale. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministero dell’istruzione. dell’università e della ricerca che valutato il curriculum degli interessati, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina;
e) sulla base delle proprie esigenze didattiche e scientifiche le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti a tempo determinato, rinnovabili per non più di 5 anni continuativi, per l’insegnamento nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere;
f) per svolgere attività di ricerca le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono stipulare contratti con possessori di laurea di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione o del master universitario di secondo livello costituisce titolo preferenziale. I contratti possono prevedere lo svolgimento di attività didattica di sostegno;
g) il conseguimento dell’idoneità scientifica di cui alla lettera a) o l’espletamento delle funzioni di cui alla lettera e) per la durata complessiva di dieci anni, costituiscono titolo preferenziale da valutare nei concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica e consentono il riconoscimento, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’immissione in ruolo nelle scuole elementari, medie e superiori per le discipline rientranti nel settore scientifico disciplinare di appartenenza;
h) il rapporto di lavoro dei professori è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, con l’esercizio di incarichi retribuiti e di direzione di strutture di ricerca anche private, da comunicare all’università, purché non in conflitto con gli interessi dell’istituzione cui il professore appartiene e con gli obblighi che derivano dal rapporto;
i) il trattamento economico dei professori universitari è costituito da una parte fissa e una parte variabile. La parte di retribuzione fissa corrisponde al trattamento economico di base pari a euro ………….. ed è correlata all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività, fissato in 350 ore, di cui 120 per lo svolgimento di attività didattiche o collegate alla didattica. La parte di retribuzione variabile, computata ai fini del trattamento di quiescenza attribuita in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica, gestionale e di acquisizione di risorse umane, strumentali e finanziarie rispetto all’impegno di cui sopra, oggetto di specifico incarico conferito con contratto individuale;
l) il ruolo dei ricercatori, a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasformato in ruolo ad esaurimento e non sono bandite nuove procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, associato e di ricercatore. La copertura dei posti di professore ordinario e di associato è disciplinata secondo le disposizioni del presente articolo. Sono fatte salve le procedure già concluse con l’approvazione degli atti, avviate con bandi pubblicati entro il ………….. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l’idoneità per il periodo previsto dalla legge 3 luglio 1998. n. 210;
m) per i professori di prima e seconda fascia nominati secondo le disposizioni del presente articolo il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età;
n) i professori e i ricercatori universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compresa l’indennità eventuale di tempo pieno, con possibilità di opzione per il regime di cui alle lettere h) ed i) della nuova disciplina e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.
o) sono individuate e abrogate le norme incompatibili con le disposizioni emanate in attuazione della presente legge.
Art. 2
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, sono emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di concerto con il Ministro della funzione pubblica) previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
2. Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, con il rispetto degli stessi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure. entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.