La proposta dell’ANDU (v. testo in calce) ha le seguenti importanti differenze con quella di RC :
1. si prevede anche una prova didattica per l’ingresso nella terza fascia (comma 2, primo periodo) per connotarla fino in fondo come fascia docente;
2. si prevede per i professori di terza fascia che hanno svolto o svolgeranno almeno tre anni di insegnamento l’esonero dalla prova didattica per l’accesso alla fascia degli ordinari (così come previsto per gli associati) e dalla prova didattica e dalla discussione dei titoli scientifici per l’accesso alla fascia degli associati (comma 2, secondo periodo);
3. si definisce per legge l’elettorato passivo per tutte le tre fasce (comma 4).
Mentre invitiamo i Parlamentari di RC ad integrare il proprio Progetto di legge con i punti 1 e 2 e a modificare il punto sull’elettorato passivo nella direzione da noi prospettata al punto 3, torniamo ad invitare il Governo e tutti i Parlamentari a presentare e/o sostenere la proposta dell’ANDU.
27 gennaio 2003
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Progetto di legge RC Camera per l’istituzione della terza fascia di professore universitario
Articolo unico.
In attesa di un provvedimento organico sul ruolo unico dei docenti universitari i ricercatori universitari assumono la denominazione di professori universitari di terza fascia, conservando l’anzianità pregressa
e il trattamento economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti di ruolo del ruolo ad esaurimento.
I professori universitari di terza fascia, nella unità della funzione docente, vengono utilizzati didatticamente dagli organi didattici ai quali afferiscono, nell’ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente e
del settore disciplinare di appartenenza o dei settori affini, con deliberazioni assunte col consenso degli interessati, hanno elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione, salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori di prima e seconda fascia.
L’elettorato passivo dei professori di terza fascia e la loro partecipazione agli organi di governo accademico è definita dagli Statuti delle Università.
I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.
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DISEGNO DI LEGGE PROPOSTO DALL’ANDU
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari ed elettorato passivo
1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell’art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di ‘professori di terza fascia’.
2. Per l’accesso al ruolo dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l’introduzione di una prova didattica. I professori di terza fascia che abbiano svolto corsi di insegnamento per almeno tre anni, nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di prima fascia, sono esonerati dalla prova didattica e nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura di posti di professore di seconda fascia sono esonerati dalla prova didattica e dalla discussione dei titoli scientifici.
3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati. I professori di terza fascia votano per tutte le cariche accademiche.
4. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.