Tagli – DDL: Senato e CRUI – Prepensionamenti – Istituti ‘più speciali’

AGGIORNAMENTO del 22.3.10: Riportiamo in calce l’Informativa legale sul prepensionamento dei ricercatori inviata al SA e al CdA dell’Università di Siena

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  1. TAGLI
  2. DDL: SENATO E CRUI
  3. PREPENSIONAMENTI E PENSIONAMENTI
  4. GLI ISTITUTI ‘PIU’ SPECIALI’

1. TAGLI

           Nel “decreto mille proroghe” (definitivamente approvato al Senato il 25 febbraio 2009) alla Camera il 23 febbraio è stato approvato, da maggioranza e minoranza, il seguente emendamento presentato dal PD:

“Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

5-quinquies. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

* 7. 73. Ghizzoni, Aprea, Mazzarella, Nicolais, Margiotta, De Pasquale.”

          In questo modo si proroga al 31 dicembre 2010 quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97: “Per l’anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta  attività  in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

          Rimangono tutti i tagli previsti per il 2011 che porteranno alla chiusura di molti Atenei.

 2. DDL: SENATO E CRUI

Senato

         E’ proseguita in Commissione Istruzione del Senato la discussione sul DDL governativo sull’Università.

          Nella seduta del 23 febbraio 2010 sono intervenuti i senatori Livi Bacci (PD), Vetrella (PDL), Giambrone (IDV), Vittoria Franco (PD), Firrarello (PDL).

          Nella seduta del 24 febbraio 2010  sono intervenuti i senatori Procacci (PD), Anna Maria Serafini, (PD), Pittoni (LNP), Rusconi (PD), Asciutti (PDL).

         Nella seduta del 25 febbraio 2010  è intervenuto il senatore Pardi (IDV). Con questo intervento si è “conclusa la fase procedurale” e seguiranno “le repliche del relatore e del Governo alla settimana prossima.”

          Ad esprimere un significativo dissenso nei confronti del DDL è stato il sen. Giambrone che, tra l’altro, ha detto:

“Sotto il profilo della governance, giudica inaccettabile il ridimensionamento degli organi collegiali elettivi, in primis il senato accademico, a cui a suo avviso fa da contr’altare un eccessivo rafforzamento dei poteri sia del rettore che del consiglio di amministrazione. Lamenta poi la svolta autocratica nella futura gestione degli atenei  e menziona in proposito anzitutto l’attribuzione di ampi poteri al rettore, il cui metodo di elezione finirà per accentuare l’influenza dei professori ordinari, ridimensionando di fatto la posizione degli altri operatori del settore. Critica altresì la marginalizzazione del senato accademico, unico organo collegiale elettivo di ateneo, il quale avrà compiti residuali in materia di didattica e ricerca, comunque subordinati al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Né si prevede una partecipazione in tale organo dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Disapprova peraltro la preponderanza del consiglio di amministrazione, che diviene titolare delle funzioni tanto di indirizzo, di gestione e di governo, quanto di controllo della medesima azione di governo, come dimostrano la possibilità di approvare la programmazione finanziaria d’ateneo e la vigilanza “sulla sostenibilità finanziaria delle attività”. Al riguardo stigmatizza il conflitto di interessi risultante dalle predette disposizioni, che rappresenta del resto il paradigma ideologico ed operativo dell’Esecutivo. Reputa inoltre preoccupante che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, siano designati o scelti in misura “di almeno il quaranta per cento” tra “personalità italiane o straniere” esterne all’università. In tal modo, prosegue, si consegna ai privati esterni all’università il vero ed effettivo controllo della politica e della gestione degli atenei. Registra dunque criticamente l’esclusione da questo impianto dell’unico organo collegiale elettivo, il senato accademico, che dovrebbe essere portavoce degli interessi del corpo docente.”

“Quanto al reclutamento del personale accademico, sostiene che l’introduzione dell’abilitazione nazionale per le funzioni di professore di I e II fascia, lungi dal garantire il superamento delle distorsioni causate negli ultimi anni dai concorsi su base locale, rischi innanzitutto di causare un blocco del reclutamento, già protrattosi sin dal 2007 a causa dei tagli e della sospensione del turn over. Rileva comunque che il reclutamento resta pur sempre nel controllo delle università, che bandiscono la copertura dei posti vacanti, e dei dipartimenti, che formulano la proposta di chiamata dei docenti, determinando paradossalmente il rischio di una accentuazione del localismo e del nepotismo ai danni del merito.”

 CRUI

          La CRUI il 25 febbraio 2010 ha approvato (NON all’unanimità, questa è la notizia!) un articolato documento con il quale chiede alcuni aggiustamenti al ‘suo’ DDL governativo sull’Università.

 3. PREPENSIONAMENTI E PENSIONAMENTI

 Prepensionamenti

 –          Pisa: gli incentivi, i precari, l’intervista. “Il rettore ignora i sindacati dei docenti

 –          Messina: nuovo documento, notizia, giornale

 Pensionamenti

          Confronto sull’età di pensionamento tra Miriam Del Salto, Alessandra Negri, Ugo Picillo e Gianrocco Tucci .

 4. GLI ISTITUTI ‘PIU’ SPECIALI’

           Come già denunciato, nel decreto mille proroghe è stato previsto che gli Istituti ad ordinamento speciale (Università per stranieri di Perugia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Università per stranieri di Siena, SISSA di Trieste, SUM – Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, Scuola IMT di Lucca, I.U.S.S. di Pavia) non avranno più l’obbligo di destinare i fondi ‘liberatesi’ per i pensionamenti al bando di nuovi posti di ricercatore (almeno il 60%).

          Nello stesso decreto è anche previsto che per  l’Istituto di studi superiori di Pavia, il SUM di Firenze e l’IMT di Lucca non si applica il taglio del 50% ai fondi ‘liberatisi’ dai pensionamenti.

          Alla Camera l’on. Eugenio Manzella (PD) ha presentato un emendamento per togliere questo ‘privilegio’. L’emendamento è stato bocciato. Riportiamo l’invento di Manzella:

“EUGENIO MAZZARELLA. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo la soppressione di un comma che prevede che ad alcuni istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla scuola IMT alti studi di Lucca, al fine di completare l’istituzione della relativa attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn-over nelle università. Si tratta, a tutta evidenza, di una previsione di favore per questi istituti oggettivamente in contrasto con il rigore finanziario che la normativa vigente mette in capo in termini persino iugulatori ad altri istituti universitari e alle università statali.

È una difformità di trattamento non consona ad una giusta equiparazione di tutti gli istituti universitari e fa il paio con il tentativo, di recente andato a vuoto grazie alla sensibilità dell’Assemblea in un precedente provvedimento, di consentire l’aumento dell’età pensionabile al settantacinquesimo anno per i professori ordinari delle università private.

È ora di finirla con deroghe al rigore imposte a tutto, selettive di questi o quegli istituti universitari che immotivatamente alla fine emergono come più uguali degli altri.”

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Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena

p.c.c.

al Magnifico Rettore, al Direttore Amministrativo, ai Componenti  del Senato Accademico dell’Università di Siena

 Trasmettiamo un contributo che ha carattere di informativa legale riguardo all’attuazione del pensionamento dei ricercatori con 40 anni di contribuzione.

Coordinamento Ricercatori

 Siena 19/03/2010

In allegato: informativa legale  prepensionamento ricercatori

All.1

                    L’Università di Siena si accinge a procedere al collocamento a riposo dei ricercatori-professori aggregati che hanno maturato o stanno  per maturare 40 anni di anzianità contributiva. Tale collocamento appare del tutto immotivato e illegittimo in base al testo vigente dell’art. 72, comma 11 del decreto legge 112 del 2008 e successive modificazioni.          

                  Il sopracitato art. 72, c.11 è stato profondamente modificato, rispetto allo stesso art. 72 del primitivo decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, dall’art. 17, commi 35 novies e decies del decreto legge n.78 del 1 luglio 2009, inserito in sede di conversione  dalla legge n.102 del 3 agosto 2009.

                   Con il nuovo articolo infatti il legislatore non si è limitato a ripristinare la durata dell’anzianità massima contributiva  di quaranta anni, rispetto a quella effettiva prevista dal primitivo articolo , ma ha fortemente innovato stabilendo che la risoluzione del rapporto di lavoro si attua “nell’esercizio dei poteri di cui all’art.5 del citato decreto legislativo n.165 del 2001”.

                  Il Ministero della funzione pubblica, in conseguenza del nuovo testo legislativo, ha emanato la circolare n.4 del 16 settembre 2009 che, correggendo ed integrando la precedente circolare n.10 del 20 ottobre 2008, nel paragrafo E dal titolo L’esercizio della facoltà di recesso nell’ambito dei poteri datoriali così recita: “Come chiarito dalla nuova disposizione , l’amministrazione esercita la facoltà di risoluzione  unilaterale nell’ambito del potere datoriale. Infatti, per il personale ad ordinamento privatistico il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto soggetto alle regole proprie del  procedimento amministrativo  quanto piuttosto ai principi  tipici  dei rapporti di lavoro privato”.  E’ quindi evidente che il potere datoriale si applica al personale ad ordinamento privatistico e non a quello in regime pubblicistico.

                  Il riferimento al decreto legislativo 165/2001 è assolutamente pertinente non solo perché esso regola all’art.5, c.2 la gestione dei rapporti di lavoro ad ordinamento privatistico che si esercita “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” ed all’art.2, c.2 stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici “sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile  e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Questa disposizione, come noto, definisce il campo di applicazione del cd. Pubblico impiego privatizzato, in cui non rientrano i ricercatori universitari ai sensi dell’art 3 del sopra ricordato  dlgs 165 dal titolo  Personale in regime di diritto pubblico,  che al comma  2  prevede che “Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle  disposizioni rispettivamente vigenti” e quindi non ricomprese  tra il personale ad ordinamento privatistico, soggetto al potere datoriale.

                  D’altronde era già assolutamente pacifico che i ricercatori-professori aggregati  fossero fuori dall’area privatistica della pubblica amministrazione.

                  Non è un caso che tutte le categorie di personale che l’art. 3 del decreto legislativo 165 annovera tra il personale  in regime di diritto pubblico siano , sia pure con una elencazione meno accurata , le stesse che l’art. 72 della  legge 102/2009, esclude o immediatamente (magistrati , professori  universitari) o rinviando ad appositi decreti da emanare successivamente dal Presidente del Consiglio (personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri),dall’applicazione del requisito dei quaranta anni contributivi.

                   Infatti quello che rileva nella fattispecie  dei ricercatori-professori aggregati è che il rapporto di lavoro di professori ordinari, associati, ricercatori-professori aggregati è della stessa natura(quella pubblica), indipendentemente dalle altre condizioni di lavoro(ad es. stipendi, orari, età pensionabile)che sono infatti differenziate non solo tra ordinari e associati da un lato e ricercatori-professori aggregati dall’altro, ma anche tra ordinari e associati.

                  Né è rilevante che la dizione ricercatori o professori aggregati non sia esplicitamente menzionata perché essa è ricompresa nella dizione professori universitari , caratterizzata dalla stessa natura del rapporto di lavoro. Accade lo stesso per la categoria dei magistrati. Infatti l’art 72, c.11 non specifica di quale magistrati si tratta, a differenza dell’art. 3 del decreto legislativo 165/2001 che li suddivide  in ordinari, amministrativi e contabili. Mentre, anche in questo ultimo caso è assolutamente chiaro che si tratta di personale appartenente, in tutte e tre le funzioni,  al regime di diritto pubblico.

                 D’altronde, mentre è pacifica la coincidenza tra professori ordinari, associati, aggregati-ricercatori in relazione al rapporto di lavoro, la legislazione più recente , legge 230/2005 (Moratti) anche sotto il profilo effettuale ha ulteriormente avvicinato le varie figure di docenti , affidando ai ricercatori corsi e moduli curriculari, che non necessitano neppure di conferme annuali.

                  In ultimo, ma non per ultimo va rilevato che il parere dell’Avvocatura dello Stato, sul quale l’Università di Siena sta basando le sue decisioni , è stato inviato in data 4 febbraio 2009, cioè in una data antecedente alla modifica dell’art. 72 (agosto 2009) e dai decisivi chiarimenti della circolare n.4 del Ministero della funzione pubblica (settembre 2009). Il che rende totalmente inattendibile  il parere dell’Avvocatura perché basato su un testo consistentemente diverso da quello su cui si è espressa.

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Ezio Dolara
Ezio Dolara
14 anni fa

I RICERCATORI DI MESSINA?
di Ezio Dolara dell’Università di Roma “La Sapienza”

A proposito di Rottamazione dei Ricercatori complimenti per l’articolo assolutamente da condividere:

….Nel documento del 20 dicembre 2009, le associazioni della docenza ed organizzazioni sindacali invitavano l’Amministrazione dell’Università di Messina a desistere dal procedere alla “rottamazione” dei ricercatori, degli assistenti ordinari e delle figure equiparate….

è possibile sapere quanto pesi il monte ore dei Ricercatori all’Università di Messina, rispetto al totale di ore del corpo accademico intero?
Grazie per l’attenzione.
Ezio Dolara

Graziano
14 anni fa

DDL INCOSTITUZIONALE
di Antonino Graziano dell’Università di Catania

Incostituzionale il DDL che vede l’estromissione di parte del corpo accademico nella governance degli atenei .
Siamo di frontre ad un corporativismo parlamentare ormai deleggittimato dalla società civile. Vuol dire che chiederemo a tutti i tribunali della nazione l’incostituzionalità del DDL governativo.