Recentemente è stata data notizia di diversi emendamenti approvati al Senato e alla Camera riguardanti i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’articolo “Medici in corsia fino a 70 anni,” sul Corriere della Sera dell’1 dicembre 2009, tra l’altro, si ripercorrono le vicende alterne della norma sulla possibilità di rottamare i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi versati e si dà notizia di “emendamenti che stanno viaggiando su strade separate: uno è stato approvato dalla Commissione affari sociali della Camera il 27 ottobre, l’altro ha ottenuto il via libera del Senato il 26 novembre”.
L’emendamento approvato al Senato (v. nota 1) consente ai dirigenti medici di posticipare l’età pensionabile fino a compiere 40 anni di effetivo servizio, ma non oltre i 70 anni di età. Questo emendamento però NON impedisce la rottamazione anticipata dei medici, come è chiarito nello stesso articolo del Corriere dal Presidente del CIMO: “Il pensionamento con 40 anni effettivi di servizio previsto dal Senato è un segnale positivo. Ma la mancata abrogazione della norma reintrodotta quest’estate consente ai direttori generali delle aziende ospedaliere di continuare a licenziare i professionisti per ridurre il deficit”.
Alla Camera, invece, l’emendamento 8.11, uno degli emendamenti approvati nella Commissione affari sociali (v. nota 2), impedisce la rottamazione dei “dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale.”
Su questo emendamento sono intervenuti un Deputato della Lega Nord e il Relatore:
“Laura MOLTENI (LNP) invita il relatore a valutare l’opportunità di estendere la previsione contenuta nell’emendamento Livia Turco 8.11, come riformulato, anche ai ricercatori e ai professori «associati» (in realtà gli associati sono già esclusi dalla rottamazione, ndr).
Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, invita la collega Laura Molteni a presentare un emendamento in tal senso nel corso dell’esame in Assemblea.” (dal resoconto sommario della seduta della Commissione).
Contro la follia, anche giuridica, della rottamazione in questi mesi si sono espressi piu’ volte Parlamentari di tutti i Gruppi e si sono approvati Ordini del giorno.
In particolare per i ricercatori il 23 settembre 2009 al Senato il Governo ha accolto l’Ordine del giorno che “impegna il Governo: ad includere esplicitamente anche i ricercatori tra le categorie alle quali non si applica, per il triennio 2009-2011, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.”
Anche recentemente si sono invitati tutti i Parlamentari a fare prevalere la loro volontà di eliminare l’assurda norma sulla rottamazione, ma, finora, per quanto riguarda i ricercatori universitari, QUALCOSA l’ha impedito. Un invito che l’ANDU ripropone con forza.
E’ infatti urgente che il Parlamento impedisca che in alcuni Atenei, nell’illusione di far fronte al dissesto finanziario (dovuto anche ai pesanti tagli operati dal Governo), si ‘cannibalizzino’ i ricercatori, usandoli come zavorra umana, per far cassa.
= Nota 1. Testo dell’emendamento alla legge 1167 sulle norme in tema di lavoro pubblico, approvato dall’Aula del Senato il 26 novembre 2009:
“Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
“Art. 16-bis.(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: “fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti””.
= Nota 2. Testo degli emendamenti approvati nella Commissione affari sociali della Camera il 27 ottobre 2009:
– All’articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.».
8. 15.Il relatore.
– Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: I professori universitari pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale, possono continuare a svolgere l’attività di ricerca prevista nel progetto.
8. 12. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella.
– Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L’ultimo periodo del comma 35-nonies dell’articolo 1 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale».
8. 11.(Nuova formulazione) Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Lenzi, Burtone, Miotto.
dum roma loquitur, saguntum expugnatur
CHI ROTTAMA SI SUICIDA
di Roberto Caimmi dell’Università di Padova
Un’universita’ che per tenersi in alto getta nel vuoto zavorra umana (a prescindere dalla qualifica lavorativa), si suicida culturalmente autoevirandosi e rendendosi pertanto incapace di trasmettere qualsiasi Valore.