Una ‘sfortunata’ formulazione del comma 647 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (v. in calce l’attuale testo del comma) e una ‘burocratica’ interpretazione ministeriale della Legge, sta producendo nelle Universita’ il blocco dei concorsi a ricercatore su fondi interamente di Ateneo. Blocco che nessuna legge ha previsto. Su questa questione, in sede di conversione del decreto-legge
“milleproroghe”, sono stati presentati alcuni emendamenti, nessuno dei
quali ha una formulazione capace di eliminare la confusione e lo sconforto che si sono ingenerati negli Atenei, con grave danno per gli Atenei e per quanti aspirano legittimamente ad un ingresso in ruolo dopo tanti anni di precariato. Invitiamo tutti i Deputati a non consentire l’ennesimo pasticcio normativo e ‘sbloccare’ in maniera inconfutabile i concorsi a ricercatore. Quale contributo all’approvazione di una norma che non produca ulteriore confusione, proponiamo il seguente emendamento che vi preghiamo di presentare e/o sostenere:
“Dopo il comma 2 dell’articolo 13, aggiungere il seguente:
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel comma 647 sostituire le parole “di emanazione” con le parole “di entrata in vigore””
Attuale testo del comma 647 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
“In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’universita’ e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalita’ di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle universita’ successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita’ procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attivita’ di ricerca, garantendo celerita’, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.”