La riforma del dottorato di ricerca e’ attesa da molti anni. In Italia il dottorato e’ stato di tutto. Soprattutto e’ stato il primo gradino del reclutamento alla docenza, ovvero il primo tratto di un lungo periodo di precariato, ovvero il primo passo compiuto dal ‘maestro’ per avviare la cooptazione personale del ‘suo’ allievo. ‘Coerentemente’ i meccanismi di accesso al dottorato sono stati finora lasciati alla totale autonomia degli Atenei, cioe’ del singolo ‘maestro’. L’importanza della materia e la sua stessa ‘natura’ richiederebbero che la riforma del dottorato avvenisse con una specifica legge e non con un ‘semplice’ Regolamento ministeriale (nota 1) che, come nel caso delle nuove modalita’ concorsuali dei ricercatori e come nel caso dell’ANVUR, diventa strumento per ‘veicolare’ contenuti elaborati da una ristretta e potente ‘cerchia’ di professori e comporta tempi di emanazione indefiniti, con ‘forzature’ anche di tipo giuridico. Qualsiasi riforma del dottorato italiano deve porsi prioritariamente l’obiettivo di non consentire piu’ una selezione imperniata sulla spartizione dei posti tra i ‘maestri’. Per questo e’ necessario decidere a livello nazionale modalita’ di accesso al dottorato che impediscano la cooptazione personale. Inoltre per le verifiche finali vanno previste commissioni interamente nazionali, che dovrebbero essere costituite solo da ordinari estratti a sorte, escludendo gli appartenenti all’Ateneo. E sempre a livello nazionale, anche per ‘sostanziare’ il valore legale del titolo di dottore di ricerca, dovrebbero essere definiti tutti quegli aspetti che invece lo Schema ministeriale del Regolamento lascia nelle mani (la famigerata “autonomia responsabile”!) dei singoli Atenei (art. 5 dello Schema di Regolamento). Va invece salvaguardata, anzi finalmente seriamente realizzata, quell’autonomia del Sistema nazionale delle Universita’ che assicuri, all’inizio e in seguito, la qualita’ dei dottorati. Invece nello Schema ministeriale di Regolamento si espropria l’Universita’ italiana della sua autonomia attribuendo all’ANVUR l’immenso e improprio potere di deliberare “in merito all’accreditamento” e all'”eventuale ritiro dell’accreditamento medesimo” delle Scuole di dottorato (comma 2 dell’art.4 dello Schema di Regolamento). Tali compiti devono essere affidati al CUN (al quale gia’ compete l’esame dei corsi relativi ai primi due livelli della formazione universitaria), anche per il fatto che “il corso di dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria” (comma 2 dell’art. 1 dello Schema di regolamento), Solo a queste condizioni possono risultare realmente positive le innovazioni previste dallo Schema ministeriale. Ci riferiamo soprattutto alla definizione del dottorato come “terzo livello della formazione universitaria”, alla istituzione delle “Scuole di dottorato” e alla eliminazione della figura del dottorando senza borsa. In seguito formuleremo piu’ dettagliate osservazioni e proposte sulla Riforma del dottorato, che presenteremo e illustreremo anche al ministro Fabio Mussi, qualora decidesse di accettare l’invito di ADU, ANDU, APU, AURI, CISAL-Universita’, CISL-Universita’, CNRU, CNU, FIRU, FLC-CGIL, SNALS-Universita’, SUN e UILPA-UR “a ripristinare con urgenza il corretto e utile metodo di confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni della docenza gia’ adottato in precedenti occasioni.” A questo proposito la CISL-Universita’ ha recentemente criticato il Ministro scrivendo: “Aveva promesso confronti continui e tavoli tecnici con le OO.SS. per attivare una concertazione propositiva e utile per il miglioramento del sistema universitario. Ma di tutto questo niente e, in piu’, risulta perfino difficile avere un incontro degno di questo nome.” (dalla “Lettera aperta: la CISL Universita’ si congratula con il ministro Mussi”, v. nota 2). Per chiudere un’osservazione ‘a margine’. Al comma 3 dell’art. 5 dello Schema ministeriale di Regolamento si legge: “L’attivita’ didattica svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.”
E’ certamente giusto considerare l’attivita’ svolta dai docenti nei dottorati alla stregua di quella svolta negli altri due livelli della formazione universitaria. Questo pero’ non autorizza a forzare o a ‘inventare’ le norme di legge. Infatti, il comma 16 dell’art. 1 della Legge 230/05 non riguarda affatto i ricercatori e si riferisce solo agli ordinari e agli associati che diventeranno tali con le nuove modalita’ concorsuali
previsti dalla citata Legge.
10 dicembre 2007
– Nota 1. Per il testo dello “Schema di regolamento recante ‘criteri generali per disciplina del dottorato di ricerca’”
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/ Notizie/2007/Schema_ decreto_dottorato.pdf
– Nota 2. Per leggere la “Lettera aperta: la CISL Universita’ si congratula con il ministro Mussi”:
http://www.universita.cisl.it/faprogetti/news2.asp?nyhetsID=686