Mentre si fa un gran dibattere sulle riforme urgenti e radicali per l’Università (governance, didattica, docenza, reclutamento, precariato, diritto allo studio, valutazione e finanziamento, ecc.), c’è chi guarda al ‘concreto’. E molto ‘concreti’ sono i contenuti del Progetto di Legge n. 1969 (v. testo in calce), presentato dai deputati dell’Ulivo Tessitore, Volpini, Testa, Tocci, Gerardo Bianco, Bugio e Ossario.
Questa iniziativa accademico-parlamentare sarà discussa il 25 gennaio 2007 in un “Dibattito sull’Università” organizzato dalla Margherita, al quale dovrebbero partecipare il Ministro e i Sottosegretari del MUR. Il PDL, pur con un linguaggio confuso e giuridicamente inappropriato, propone alcune significative modifiche agli attuali concorsi che, se approvate, riuscirebbero a peggiorare perfino quanto previsto dalle Leggi Berlinguer e Moratti.
L’obiettivo principale del PDL è quello di precarizzare i docenti di ruolo prevedendo la possibilità ogni sei anni di espellerli dall’Università (commi 2 e 3 dell’art. 5), come già previsto nel disegno di legge presentato al Senato dallo stesso Tessitore e da altri all’inizio della scorsa legislatura e poi nel disegno di legge Modica-Tocci sulla Agenzia per la valutazione. Si tratta di un gravissimo attacco all’autonomia soprattutto dei docenti universitari appartenenti alle fasce degli associati e dei ricercatori, che sarebbero ancora più subordinati al controllo gerarchico, accademico e umano.
Un altro obiettivo del PDL è quello di farla finita con ogni ipotesi (a parole ampiamente condivisa) di netta distinzione tra reclutamento e avanzamento nella carriera dei docenti, riconfermando invece la divisione in tre ruoli (e tre organici) distinti della docenza universitaria e il passaggio da una fascia all’altra attraverso altri concorsi. Il PDL ‘corregge’ in parte la Legge Moratti eliminando ogni sorteggio per la composizione delle commissioni che devono compilare le liste nazionali di idoneità – che, come sembra, rimarranno a numero chiuso (lettera c, art. 2) e saranno di più breve durata (due anni) -, attribuendo così maggiore potere ai gruppi accademici dominanti sul piano nazionale. Il PDL demanda ai singoli Atenei l’individuazione delle “procedure di chiamata” (comma 2, art. 4) da parte di indeterminate “strutture universitarie competenti” (comma 1, art. 4).
Con la differenziazione per ogni singolo Ateneo delle procedure di quello che rappresenta il vero concorso, si va decisamente verso la ‘dismissione’ di uno stato giuridico nazionale dei docenti universitari e la ‘connessa abolizione della Università statale e nazionale. Inoltre, mantenendo a livello locale la scelta ultima dell’assunzione, si conserva il carattere localistico del reclutamento e della carriera dei docenti, che sta alla base del nepotismo e della dipendenza scientifica e umana dal ‘maestro’, il quale continuerà a scegliere chi e quando reclutare e chi e quando promuovere. Tale controllo gerarchico, personale e diretto, viene enormemente accresciuto con le verifiche periodiche – con possibilità di espulsione dall’Università – date in mano ai “Nuclei di valutazione” locali (comma 2, art. 5).
Il PDL attribuisce un ruolo al Senato Accademico nell”assunzione definitiva dei docenti (comma 3, art. 4), andando così incontro alla proposta della trasversale Fondazione TreeLLLe, che vorrebbe attribuire l’intero potere della chiamata all’Organismo di Ateneo. Un’altra novità è quella che i docenti non sarebbero più inquadrati nelle Facoltà, ma “nei corsi di laurea competenti” (comma 1, art. 5), invece che nei Dipartimenti, come sarebbe più logico. Il PDL mantiene la composizione corporativa delle commissioni nazionali prevedendo la presenza in esse di rappresentanti delle ‘fasce basse’ per i concorsi ad associato e a ricercatore (art. 7).
Siamo di fronte a una vera e propria controriforma della docenza universitaria che, se dovesse essere recepita dal Ministro, richiederebbe una mobilitazione del mondo universitario ancora più dura di quella espressa contro il DDL Moratti.
Da anni l’ANDU propone una riforma complessiva della docenza universitaria (qui allegata) che, anche alla luce di questo ‘nuovo’ progetto di ‘riforma baronale, ci sembra ancora più valida.
PDL ATTO CAMERA 1969
Tessitore, Volpini, Testa, Tocci, Gerardo Bianco, Bugio, Ossario ” Modifiche all’Art.1 della legge n.230 del 4 novembre 2005″ Nuove norme in materia di reclutamento dei Professori Universitari
Proposta di legge presentata alla camera il 21 novembre 2006
Articolo 1
Ai ruoli universitari si accede mediante procedure di valutazione definite con DM redatto in base ai criteri specificati nei seguenti articoli. Il DM va adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e dovrà ricevere il parere obbligatorio delle Commissioni Parlamentari di competenza, che dovranno emetterlo entro e non oltre 30 giorni dal deposito del suddetto DM presso gli Uffici dei due rami del Parlamento.
Articolo 2
I criteri cui deve ispirarsi il DM di cui al precedente art.1, sono i seguenti:
- a) le procedure di valutazione sono governate da Commissioni di 9 membri elette per ciascuna area disciplinare così come definite dal CUN, sentito il parere delle Commissioni Parlamentari di competenza e della CRUI. I componenti di ciascuna Commissione sono eletti su base nazionale;
b) le Commissioni suddette formeranno una lista di idonei, che avrà carattere temporaneo, restando in vigore per due anni solari successivi alla pubblicazione del DM di approvazione degli atti della Commissione;
c) le liste di idonei di cui alla precedente lettera b) sono formate da studiosi che, previa domanda, hanno chiesto di partecipare alle procedure di valutazione. L’idoneità si consegue con i 2/3 dei voti dei Commissari, in base a giudizi individuali e ad un giudizio comparativo;
d) le Commissioni dovranno esaurire i propri lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della composizione della Commissione. Non sono ammesse proroghe. In caso di non completamento dei lavori entro i sei mesi indicati, le Commissioni saranno sostituite mediante nuove votazioni. Ogni componente di ciascuna area disciplinare dispone di due voti per la formazione delle Commissioni di area. Qualora un’area disciplinare raggiunga il numero di 60 componenti, si procederà ad apparentamenti tra settori di analoga competenza, in base a criteri stabiliti dal CUN, sentita la CRUI. Gli apparentamenti vanno definiti preliminarmente all’indizione delle votazioni per la formazione delle Commissioni di area e non possono essere modificati per almeno due anni; i settori scientifico-disciplinari
che non raggiungono il numero di 60 componenti e vanno apparentati con settori analoghi, devono vedere in Commissione non meno di 3 propri rappresentanti.
e) I Componenti delle Commissioni di area non potranno far parte di nessun’altra Commissione nei tre anni seguenti alla scadenza della vigenza della Commissione di cui abbiano fatto parte.
Articolo 3
I Concorrenti alle procedure di valutazione saranno dichiarati idonei in base a pareri comparativi motivati (cfr. art.2, lettera C), potranno essere sentite le opinioni di studiosi autorevoli, anche non italiani e non facenti parte della Commissione, previa richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione. I pareri richiesti ad esperti dovranno essere motivati e resi pubblici negli atti delle procedure di valutazione.
Articolo 4
Le strutture universitarie competenti provvederanno a chiamare, a tempo indeterminato, gli idonei in ragione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, in base a decisioni motivate. Le procedure di chiamata di cui al precedente comma saranno definite dagli Statuti e Regolamenti universitari. L’idoneo chiamato a ricoprire un insegnamento sarà nominato con decreto del Rettore della sede interessata, sentito il parere del Senato accademico della sede stessa.
Articolo 5
I Docenti chiamati in base ai criteri di cui al precedente art.4 sono inquadrati nei corsi di laurea competenti e sono soggetti alle procedure di valutazione definite dai Nuclei di valutazione della sede in cui operano, tenendo conto dei principi enunciati dall’Autorità Nazionale di valutazione del sistema universitario. Il primo giudizio va espresso, obbligatoriamente, dopo tre anni dall’immissione in ruolo.
Al fine di assicurare procedure di immissione in ruolo responsabili e rigorose da parte degli Atenei, in considerazione della valutazione da parte della Autorità o Agenzia appositamente costituite, ogni docente dovrà ottenere il giudizio dei Nuclei di valutazione ogni 4 anni accademici. I Docenti che non conseguiranno un giudizio positivo, potranno chiedere una ulteriore valutazione dopo due anni accademici. Se anche in tal caso non conseguiranno un giudizio positivo saranno collocati in pensione, se avranno maturato il diritto alla quiescenza. In caso contrario, saranno iscritti in altro ruolo dello Stato o delle Regioni. Tale ipotesi potrà realizzarsi, su richiesta del Docente, in luogo del collocamento in
pensione, se l’età lo consente.
Articolo 6
La mobilità nazionale e internazionale dei docenti e dei ricercatori universitari sarà adeguatamente incentivata con appositi provvedimenti che favoriscano le iniziative in materia di sedi universitarie.
Articolo 7
Le Commissioni nazionali di valutazione di cui ai precedenti articoli saranno formate per ciascuna area disciplinare e per ciascuna fascia di docenza secondo i seguenti criteri: per le procedure di idoneità a professore ordinario, faranno parte della Commissione solo Docenti di prima fascia; per le procedure di idoneità a professore associato faranno parte della Commissione 4 professori ordinari e 5 professori associati;
per le procedure di idoneità a ricercatore (o docente di terza fascia), faranno parte della Commissione 3 professori ordinari, 3 professori associati e 3 ricercatori o docenti di terza fascia. Ciascuna fascia di docenti vota i propri rappresentanti nella Commissione.
Articolo 8
Sono conseguentemente abrogate le norme delegate emanate in base alla legge 4 novembre 2005, n.230 e tutte le altre disposizioni di legge in materia per le parti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Sintesi della PROPOSTA DELL’ANDU per una riforma della docenza
Stato giuridico nazionale dei docenti collocati in un ruolo unico, articolato in tre fasce con uguali mansioni. Ingresso nel ruolo docente per concorso nazionale (prevalentemente nella terza fascia) e passaggio di fascia per idoneità nazionale individuale (a numero aperto), con immediato e pieno riconoscimento della nuova qualifica, senza l’ulteriore chiamata della Facoltà dove il docente già lavora e continuerà a lavorare. Per il passaggio di fascia è indispensabile prevedere uno specifico budget nazionale per i connessi incrementi stipendiali. Le commissioni, per i concorsi e per i passaggi, devono essere interamente sorteggiate e composte di soli ordinari. Distinzione tra tempo pieno e tempo definito con esclusione per i docenti a tempo definito dalle cariche accademiche e dalle commissioni concorsuali. Trasformazione del ruolo dei ricercatori in terza fascia di professore, prevedendo la partecipazione di tutti ai Consigli di Facoltà e l’accesso ai fondi per la ricerca anche per i professori di terza fascia non confermati. Periodo pre-ruolo massimo di 3 anni in una unica figura con adeguata retribuzione, diritti (malattia, maternità, ferie, contributi pensionistici) e libertà di ricerca. Bando nei prossimi anni, su nuovi specifici e aggiuntivi fondi statali, di almeno 20.000 posti di terza fascia.