RIFORMA DEL CUN

La riforma del CUN sta per essere votata dalla Commissione Istruzione del Senato. Infatti sono stati già presentati e illustrati gli emendamenti. Per i resoconti delle sedute fin qui svoltesi e per il testo del DDL e degli emendamenti cliccare: http://www.senato.it/ leg/14/BGT/ Schede/ Ddliter/21637.htm.

Le ‘novità’ introdotte dal DDL governativo, elaborato dall’attuale CUN (pluriprorogato e con una composizione da anni illegittima), non rendevano necessaria una legge, ma un ‘semplice’ decreto ministeriale. Questa verità, sottolineata da tempo dalle Organizzazioni unitarie della docenza (v.nota), è stata evidenziata anche dal sen. Modica (DS) in Commissione: “la maggior parte delle novità introdotte non avrebbero richiesto un intervento legislativo, trattandosi di disposizioni che rivestono – soprattutto con riferimento alle modalità di elezione del Consiglio – un rilievo prettamente amministrativo”. Modica ha aggiunto che qualche modifica introdotta, che richiederebbe un intervento legislativo, non è “talmente urgente da giustificare l’ennesima proroga del CUN.” (seduta del 28.9.04). Ed in effetti la falsa urgenza di una legge di ‘riforma’ del CUN è servita e serve a coprire la volontà politico-accademica di svuotare l’attuale Organismo di ogni capacità di rappresentanza valida e democratica, disarmando così il Sistema nazionale delle Università in un momento cruciale per la sua stessa sopravvivenza. Il sen. Tessitore (DS) ha opportunamente ricordato che si è determinata “una sostanziale perdita di ogni effettiva capacità rappresentativa del CUN nei confronti del sistema universitario.” (seduta del 28.9.04).

Sia il Relatore, l’on. Bevilacqua (AN), che il Rappresentante del Governo
si sono dichiarati aperti ad accogliere emendamenti migliorativi (seduta del 19.10.04) e lo stesso ha dichiarato il sen. Valditara (AN), che ha voluto però fare una sorta di difesa d’ufficio dell’attuale testo del provvedimento. Valditara ha, tra l’altro, giustamente sostenuto che “nella passata legislatura si era infatti assistito ad una crescente valorizzazione della CRUI ai danni del CUN” (seduta del 28.9.04). Egli non si è reso però forse conto che l’attuale testo del DDL copia la composizione voluta nella passata legislatura dal sottosegretario Guerzoni e che l’ulteriore svuotamento del CUN è stato prodotto dalle ripetute e non necessarie proroghe accolte dall’attuale Ministro e votate dall’attuale Parlamento

GLI EMENDAMENTI PRESENTATI
L’Opposizione ha presentato diversi emendamenti che recepiscono alcune delle principali richieste avanzate dalle Organizzazioni unitarie della docenza. I più importanti emendamenti (1.23, 1.2, 1.1) riguardano la riduzione da 14 a 6 delle aree che esprimono i rappresentanti della docenza nel CUN e la previsione dell’elettorato attivo e passivo unico per ordinari, associati e ricercatori. Queste modifiche, che potevano e possono ancora oggi essere apportate con un atto amministrativo, sono entrambe essenziali per evitare una composizione del CUN settoriale e corporativa. In questa stessa direzione il sen. Monticone (Margherita), tra gli altri, ha sostenuto che “al fine di svolgere in pieno il ruolo di rappresentanza del sistema, i membri del CUN dovrebbero infatti a suo avviso agire senza vincoli di mandato, rappresentando l’intero sistema.” (seduta del 28.9.04). Molto opportuni sono anche gli emendamenti 3.6 e 3.7 tesi a impedire che il Collegio di disciplina sia composto da soli ordinari quando è ‘incolpato’ un ordinario, da ordinari e associati quando si tratta di un associato, ecc. Una composizione ‘a fisarmonica’ che non era stata prevista nemmeno nel testo elaborato dall’attuale CUN. Altri emendamenti positivi sono quelli (1.10, 1.11, 1.22) tesi a precisare che tutti gli attuali membri del CUN non possono essere immediatamente rieleggibili, visto che il testo elaborato dall’attuale CUN su questo punto non è chiaro. Emendamenti non condivisibili sono invece quello (2.4) con il quale si vuole porre il parere del CUN, “organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario”, sulla programmazione universitaria allo stesso ‘livello’ dei pareri espressi da altri organi, e quello (2.12) con il quale si vuole impedire allo stesso CUN l’acquisizione di pareri di altri Organismi. In sostanza, con questi emendamenti si vuole ridurre il ruolo del CUN quale Organo di autogoverno del Sistema delle Università.

GLI EMENDAMENTI NON PRESENTATI
Nessun emendamento, oltre quello contro il funzionamento ‘a fisarmonica’, è stato presentato sulla composizione del Collegio di disciplina (3 ordinari, 1 associato e 1 ricercatore), una composizione che chiarisce la natura degli interessi accademico-corporativi che troppo spesso ‘ispirano’ l’elaborazione delle leggi riguardanti l’Università. Noi pensiamo che il Collegio di disciplina debba essere composto da appartenenti alle categorie dei ‘giudicabili’, senza alcuna predeterminazione dei suoi componenti per fasce né, tanto meno, con una composizione ‘adattata’ al grado dell”incolpato’. Potrebbe così accadere che il Collegio risulti composto da soli ordinari o da soli associati o da soli ricercatori. E allora? È forse meglio che esso risulti composto da ‘soli’ ordinari con la presenza di una sorta di ‘avvocati di ufficio’ (un associato e un ricercatore)? Ma se la preoccupazione di proteggere gli ordinari dai giudizi espressi da appartenenti alle ‘classi’ subalterne è un ‘valore’ tanto irrinunciabile, perché chi ha elaborato o accetta questa aberrazione giuridica non pensa a tre Collegi di disciplina distinti, ognuno competente per la propria fascia e composto esclusivamente da appartenenti a quella?
Nessun emendamento, inoltre, è stato presentato per eliminare la previsione di una elezione ‘a rate’ dei componenti del CUN (metà ogni due anni), che ne indebolisce profondamente il ruolo di Organo di autogoverno di cui l’Università ha bisogno. Su questo punto la posizione dell’Opposizione contraddice i suoi stessi emendamenti, sopra citati, che vanno invece quasi tutti nella direzione di riconoscere nel CUN l’Organo di rappresentanza delle Università.

16 novembre 2004

Nota. V. documento dell’ANDU “La controriforma del CUN” in
http://www.bur.it/sezioni/sez_andu.php 19 ottobre 2004

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