Accelerazione del DDL CUN-Moratti. La controriforma del CUN una corte per la disciplina accademica

– I contenuti del DDL CUN-Moratti
– Un DDL che disarma l’Università
– La Corte della disciplina accademica
– Le richieste delle Organizzazioni della docenza 

Mentre l’intero mondo universitario si sta mobilitando contro un DDL
governativo sulla docenza che si propone di cancellare l’Università
statale, l’attuale CUN è impegnato a ottenere la “rapida emanazione” (v.
comunicato del 13.10.04 della Presidenza del CUN nella nota 1) di una
riforma del CUN, da esso stesso elaborata e dal Governo prontamente
recepita. Se questa riforma fosse approvata priverebbe per sempre il
sistema nazionale delle Università di un Organismo di rappresentanza
democratica. La controriforma del CUN è un tassello non secondario del più generale attacco ad un’Università autonoma e democratica.

I CONTENUTI DEL DDL CUN-MORATTI
Il disegno di legge CUN-Moratti (per il testo del DDL v. nota 2) fa
diventare legge quanto è attualmente in vigore e che era stato deciso
dall’allora sottosegretario Guerzoni con il decreto ministeriale 21.7.97,
n. 278: ognuna delle attuali 14 aree scientifico-disciplinari dovrà
eleggere un ordinario, un associato e un ricercatore votati separatamente
dalle rispettive fasce (commi 1 e 8, art. 1, e comma 1, art. 4 del DDL).
Nel progetto di legge viene specificato quello che, logicamente e
sensatamente, poteva e può già essere applicato: il rappresentante che
cambia di fascia decade (comma 7, art. 1). Nel DDL CUN-Moratti è previsto che ogni due anni venga rinnovata una “parte dei Componenti del CUN”, che “durano in carica quattro anni” (commi 6 e 10, art. 1). Nello stesso disegno di legge si modifica la composizione della Corte di disciplina attualmente costituita dal presidente, da 2 ordinari, 2 associati e 2 ricercatori.  La nuova Corte sarà invece composta da 3 ordinari, 1 associato e 1 ricercatore. Tale composizione, a differenza di quanto avviene attualmente, “resta invariata indipendentemente dalla qualifica posseduta dal soggetto incolpato” (art. 3)

IL DDL CUN-MORATTI DISARMA L’UNIVERSITÀ
Le numerose proroghe dell’attuale CUN, ampiamente scaduto e con una
composizione da anni illegittima, sono servite a disarmare il sistema
nazionale delle Università, privandolo di un valido strumento di rappresentanza democratica, legittima e autonoma. Questo stesso CUN, elaborando la sua controriforma, aiuta coloro che vogliono consegnare definitivamente l’Università italiana ai poteri forti e contribuisce ad attribuire anche formalmente alla CRUI il compito di rappresentanza unica del sistema nazionale delle Università. La riforma del CUN infatti fornisce ulteriori argomenti a chi giustamente sostiene che l’attuale sua composizione, confermata nel DDL CUN-Moratti, non lo rende idoneo a rappresentare autorevolmente ed efficacemente le Università italiane. E l’elezione ‘a rate’ dei suoi componenti (metà ogni due anni) rimarca la sua natura di organo tecnico, ben diverso da quell’organo di autogoverno di cui l’Università avrebbe bisogno. La Fondazione TreeLLLe (v. nota 3) a questo proposito giustamente scrive: “È infatti incongrua la configurazione del CUN ‘come organo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie’, considerato che – per espressa previsione legislativa – esso rappresenta le aree disciplinari e le categorie del personale docente, integrate da una marginale rappresentanza degli studenti, del personale non docente e – simbolicamente – dei Rettori. Comunque lo si consideri, il CUN è la rappresentazione delle aggregazioni disciplinari e delle corporazioni e sottocorporazioni accademiche, secondo una logica verticale, neppure più rispondente all’intervenuta riorganizzazione dei saperi.”
Un’analisi questa sostanzialmente coincidente con quella di quasi tutte le
Organizzazioni della docenza e, in particolare, con quella dell’ANDU.
‘Naturalmente’ la Fondazione TreeLLLe si guarda bene dal proporre di
‘aggiustare’ il CUN per superarne i limiti, ma propone invece di “assumere
la Conferenza dei Rettori (Crui) quale referente per la consultazione, il confronto e la verifica del consenso sulle più rilevanti scelte di governo del sistema: ciò in quanto la Crui è espressione dei responsabili della gestione degli atenei e struttura istituzionalmente autonoma e indipendente rispetto al Ministero.”
Quasi una sorta di gioco delle parti per imporre all’Università di essere rappresentata da un Organismo come la CRUI che per la sua stessa natura non può svolgere compiti di rappresentanza generale del sistema nazionale universitario. Infatti ogni Rettore è eletto esclusivamente per governare il proprio Ateneo, in competizione con le altre Università e in rapporto con il proprio territorio; ed è quindi portatore di interessi particolari e non può rappresentare e curare gli interessi generali delle Università italiane. MAI un Rettore ha ricevuto un mandato su un programma di politica universitaria nazionale.

LA CORTE DELLA DISCIPLINA ACCADEMICA
La nuova composizione della Corte di disciplina prevista dal DDL CUN-Moratti sarebbe da sola sufficiente a mostrare la natura degli interessi che ispirano ed hanno ispirato i disegni di legge riguardanti l’Università. La Corte è chiamata a giudicare su ‘infrazioni’ disciplinari commesse da ordinari, associati e ricercatori e non deve certo esprimersi sull’attività didattica e di ricerca svolte dai docenti. Come è noto, per giudicare alcuni reati penali, fanno parte delle Corti di giustizia anche giudici popolari, che non vengono scelti sulla base della loro qualifica professionale (industriali, professionisti, commercianti, operai, casalinghe, ecc.) e tanto meno sulla base della qualifica professionale dell’imputato. Tutto ciò secondo elementari principi di eguaglianza, di giustizia e di democrazia. Invece nell’Università può risultare naturale, logico e giusto che una categoria di possibili imputati venga salvaguardata, evitando di finire sotto un giudizio espresso da una Corte composta in maggioranza da appartenenti a categorie ad essa ‘inferiori’. Per questo la Corte di disciplina deve essere composta da 3 ordinari, con l’aggiunta di un associato e di un ricercatore. Questa composizione assicura che un ordinario venga giudicato da una Corte a maggioranza di ordinari. Una conseguenza ‘secondaria’ è che la stessa Corte a maggioranza di ordinari giudichi gli ‘inferiori’ (associati e ricercatori). Probabilmente l’attuale CUN, con una sensibilità giuridica squisitamente accademica, si preoccupa di impedire che un ‘reato’ commesso da un ordinario possa costituire per gli appartenenti alle fasce sottostanti un’occasione di ‘rivalsa’ categoriale. Naturalmente viene escluso che ‘astio’ categoriale possa essere espresso da parte degli ordinari nei confronti dei sottostanti. Da non dotti giuristi, noi pensiamo che la Corte di disciplina debba essere composta da appartenenti alle categorie dei ‘giudicabili’, senza alcuna predeterminazione per fasce dei suoi componenti. Potrebbe così accadere che la Corte risulti composta da soli ordinari o da soli associati o da soli ricercatori? E allora? È forse meglio che essa risulti composta da ‘soli’ ordinari con la presenza di una sorta di avvocati di ufficio (un associato e un ricercatore)? Ma se la preoccupazione di difendere gli ordinari dai giudizi espressi da appartenenti alle ‘classi’ subalterne è un ‘valore’ tanto irrinunciabile, perché gli elaboratori di questa aberrazione giuridica non hanno pensato a tre Corti di disciplina distinte, ognuna competente per la propria fascia e composta esclusivamente da appartenenti a quella?
Siamo certi che quel mondo giuridico-universitario che, dentro e fuori il Parlamento, si è scagliato contro la legge che trasformava il ruolo dei ricercatori in terza fascia – naturalmente solo per difendere irrinunciabili principi giuridici – ora impedirà, con articoli di fondo e con appelli sui principali quotidiani, che si consumi una mostruosità giuridica in nome di non proprio nobili interessi baronali. 

LE RICHIESTE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA DOCENZA ADU, ANDU, APU, CISL-UNIVERSITÀ, CNU, SNALS-UNIVERSITÀ, SNUR-CGIL e UILPA-UR già il 24 settembre 2003 avevano chiesto al Ministro dell’IUR “di procedere con urgenza al rinnovo del CUN nei termini istituzionali, indicendo le elezioni entro il mese di novembre 2003.” Le Organizzazioni della docenza avevano in quella occasione chiarito che “già intervenendo sul Regolamento elettorale si può ovviare ad alcune delle disfunzioni che si sono evidenziate.” Inoltre le stesse Organizzazioni avevano chiesto “al Ministro di stabilire nel Regolamento che i rappresentanti dei docenti vengano eletti da un numero di aree scientifico-disciplinari ridotto rispetto a quello attuale, prevedendosi elettorati attivi e passivi comuni di ordinari, associati e ricercatori (nota 4). Il rinnovo del CUN, ‘organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie’ (comma 102 dell’art. 17 della legge 127/1997), è momento centrale dell’autonomia universitaria.”
Il primo ottobre 2003 le stesse Organizzazioni hanno affermato di considerare “assolutamente necessario che si vada presto alle elezioni per il rinnovo del CUN in quanto un organismo delegittimato da proroghe e problemi di composizione non è funzionale al Sistema Universitario.”
Anche in questo caso il Governo ha fatto orecchie da mercante, preferendo interloquire con chi non rappresenta l’Università.

16 ottobre 2004Nota 1. COMUNICATO PRESIDENZA CUN – Roma, 13 Ottobre
La VII Commissione del Senato, presieduta dal senatore Asciutti, ha sentito il presidente del Consiglio Universitario Nazionale, prof. Luigi Labruna accompagnato dai Consiglieri Rettore Dalla Torre, Prof. Polara e Prof. Violani in merito al disegno di legge concernente il “Riordino del Consiglio universitario nazionale” ora all’esame del Senato (A.S. n. 3008). Per il Governo erano presenti i Sottosegretari On.li Stefano Caldoro e Maria Grazia Siliquini. Il presidente del Cun ha riassunto la storia recente dei progetti di riforma dell’organo di rappresentanza del sistema universitario nazionale ricordando il tentativo di sostituirlo con un organo di mera consulenza del Ministro, per metà nominato da questo. Ha dato atto al Ministro Moratti di avere prontamente accolto il fermo dissenso suscitato dalla proposta (attribuita a suo tempo ad una Commissione di esperti) e di averlo invece incaricato di formularne una diversa. Questa, elaborata attraverso ampie ed autorevoli consultazioni, è stata in gran parte recepita nel disegno di legge ora all’esame del Parlamento. Durante l’audizione, in risposta all’invito del Presidente Asciutti e alle domande dei senatori, Bevilacqua, Soliani, Tessitore, Valditara, il Presidente ed i Consiglieri hanno riferito in merito alla composizione e al funzionamento del Consiglio e della Corte di disciplina, e in particolare sull’opportunità di assicurare al sistema universitario un omogeneo controllo formale degli atti concorsuali. Hanno quindi espresso le ragioni che raccomandano una rapida emanazione della legge di riordino, su cui auspicano un consenso ampio delle forze parlamentari di maggioranza e di opposizione, anche al fine di consentire al Ministro di indire tempestivamente le elezioni per il rinnovo del CUN evitando ulteriori proroghe.Nota 2. Per il testo del disegno di legge sul CUN:
http://www.snur-cgil.org/ poi cliccare su “Bozza di disegno di legge sul
riordino del CUN”Nota 3. Nota 1. La Fondazione TreeLLLe è un’Associazione che svolge “attività di lobby trasparente al fine di diffondere dati e informazioni, promuovere le tesi presso i decisori pubblici a livello nazionale e regionale, i parlamentari, le forze politiche e sociali, le istituzioni educative affinché le proposte di TreeLLLe influenzino le azioni di governo e si trasformino in sperimentazioni concrete.”
La TreeLLLe è un’Associazione di cui fanno parte, tra gli altri, Fedele Confalonieri, Luigi Abete, Sabino Cassese, Adriano De Maio, Tullio De Mauro, Giuseppe De Rita, Umberto Eco, Luciano Guerzoni, Angelo Panebianco, Sergio Romano, Umberto Veronesi, Giuliano Ferrara, Domenico Fisichella, Franco Frattini, Ezio Mauro, Luciano Modica, Andrea Ranieri, Fabio Roversi Monaco, Marcello Sorgi, Piero Tosi, Giuseppe Valditara.
In: http://www.associazionetreelle.it/ Nota 4.                                                  Tale scelta avrebbe la conseguenza di:
1. consentire una scelta dei rappresentanti dei docenti non legata agli interessi di settori accademici ristretti;
2. evitare le logiche categoriali-corporative;
3. applicare l’elementare principio di una rappresentanza proporzionale alla consistenza delle aree;
4. dare più peso alle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.                                                                                                         I più recenti documenti dell’ANDU si trovano in: http://www.bur.it/sezioni/sez_andu.php

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