APPELLO PER LA DIFESA DEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA’

ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITA’, CNU, FIRU, SNUR-CGIL, SNALS-UNIVERSITA’, UGL-UNIVERSITA’, UIL-PAUR

Al Governo e ai Parlamentari

APPELLO PER UN PROVVEDIMENTO URGENTE

PER LA DIFESA DEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA’

e

PER L’ISTUZIONE DELLA TERZA FASCIA DI PROFESSORI UNIVERSITARI

Mercoledì 13 dicembre 2000 le Organizzazioni dei docenti universitari ANDU, APU, CIDUM, CIPUR, CISL-UNIVERSITA’, CNU, FIRU, SNUR-CGIL, SNALS-UNIVERSITA’, UGL-UNIVERSITA’ e UIL-PAUR hanno incontrato alla Camera e al Senato i rappresentati dei Gruppi parlamentari di AN, CCD, DS, FI, PCDI, PPI, RC e VERDI.

Nel corso degli incontri sono state consegnate le circa 1.700 firme di docenti di tutti gli Atenei che hanno già sottoscritto la “Lettera aperta” al Governo e ai Parlamentari con la quale si chiede un provvedimento urgente contenente norme a salvaguardia degli Statuti degli Atenei e l’istituzione della terza fascia di professore universitario (v. in allegato il testo degli articoli della legge sulla terza fascia e la proposta di una norma salva statuti).

Tale richiesta muoveva, tra l’altro, dalla diffusa convinzione che difficilmente andrà in porto la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria (Collegato alla finanziaria approvata l’anno scorso), su cui peraltro tutte le sottoscritte Organizzazioni avevano manifestato un netto dissenso. Questo esito negativo dei lavori e’ stato considerato probabile da quasi tutti i Parlamentari incontrati. Tutti hanno condiviso la preoccupazione che senza un immediato intervento legislativo si aggraverebbero le conseguenze devastanti delle sentenze amministrative contro gli Statuti e si rafforzerebbe il disaggio dei ricercatori che continuerebbero a non avere riconosciuto pienamente il ruolo docente effettivamente svolto.

E’ indispensabile che – quasi al termine della legislatura – emerga una comune volontà politica volta a sottrarre le sorti dell’Autonomia della Università alla discrezionalità della magistratura amministrativa e a riconoscere ai ricercatori i compiti didattici che essi svolgono ormai da anni e la loro piena partecipazione alla gestione degli Atenei.

In mancanza di ciò si manterrebbero le Università in una insostenibile situazione di incertezza istituzionale proprio quando esse sono impegnate nel difficilissimo e delicatissimo compito di avviare la riforma complessiva degli studi.

Per questi motivi le sottoscritte Organizzazioni dei docenti universitari rivolgono UN FORTE APPELLO al Governo e ai Parlamentari di tutti i Gruppi politici affinché, facendo prevalere gli interessi generali dell’Università e del Paese, approvino un provvedimento urgente per l’Università.

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Progetto di legge AC n. 5980 – A

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

Testo degli articoli approvati dalla VII Commissione della Camera dei Deputati, in sede legislativa l’1 e il 2 dic. 1999

Art. 1.

1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti in servizio dopo il 1° agosto 1980 e con un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche successivamente alla predetta data purché abbiano superato un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai predetti assistenti e tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Per l’accesso alla fascia dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l’introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori di terza fascia confermati sono esonerati dalla prova didattica, qualora l’abbiano già sostenuta.

3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori di terza fascia spetta l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo e’ regolato dagli statuti dei singoli atenei. E’ escluso l’elettorato passivo per le cariche di preside di facoltà, di rettore e di direttore di dipartimento.

5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

6. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Centrale Tributaria possono attribuire insegnamenti ed attivita’ di ricerca, nell’ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà

Art. 2.

1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria, la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce.

Art. 3.

1. Ai professori associati è attribuito l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo e’ regolato dagli statuti degli atenei. E’ comunque escluso l’elettorato passivo per la carica di rettore.

Art. 4.

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

============

proposta di NORMA “SALVA STATUTI” da aggiungere all’art. 4 del progetto di legge n. 5980 su riportato

“All’art. 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n.168, è apportata la seguente modifica: alla lettera d) è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Nelle medesime norme non è ricompresa, ai soli fini dell’elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall’opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, ricomprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti. Sono valide le norme degli Statuti di autonomia approvate dai Senati Accademici Integrati di cui al comma 1 dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n.168, non in contrasto con quanto consentito dalla presente legge.”

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Progetto di legge AC n. 5980 – A

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

Testo degli articoli approvati dalla VII Commissione della Camera dei Deputati, in sede legislativa l’1 e il 2 dic. 1999

Art. 1.

1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti in servizio dopo il 1° agosto 1980 e con un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche successivamente alla predetta data purché abbiano superato un concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai predetti assistenti e tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Per l’accesso alla fascia dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l’introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori di terza fascia confermati sono esonerati dalla prova didattica, qualora l’abbiano già sostenuta.

3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

4. Ai professori di terza fascia spetta l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo e’ regolato dagli statuti dei singoli atenei. E’ escluso l’elettorato passivo per le cariche di preside di facoltà, di rettore e di direttore di dipartimento.

5. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

6. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Centrale Tributaria possono attribuire insegnamenti ed attività di ricerca, nell’ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà

Art. 2.

1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria, la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce.

Art. 3.

1. Ai professori associati e’ attribuito l’elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo e’ regolato dagli statuti degli atenei. E’ comunque escluso l’elettorato passivo per la carica di rettore.

Art. 4.

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

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proposta di NORMA “SALVA STATUTI” da aggiungere all’art. 4 del progetto di legge n. 5980 su riportato

“All’art. 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n.168, è apportata la seguente modifica: alla lettera d) è aggiunto alla fine il seguente periodo: “Nelle medesime norme non è ricompresa, ai soli fini dell’elezione alle cariche accademiche, la disciplina delle limitazioni al cumulo di cariche e delle eventuali incompatibilità derivanti dall’opzione per il tempo pieno o definito. Non sono, inoltre, ricomprese la disciplina della eventuale unificazione dei corpi elettorali delle fasce dei professori e quella degli elettorati attivi per il personale tecnico-amministrativo e per gli studenti. Sono valide le norme degli Statuti di autonomia approvate dai Senati Accademici Integrati di cui al comma 1 dell’articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n.168, non in contrasto con quanto consentito dalla presente legge.”

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