CUN E AUTONOMIA

CUN E AUTONOMIA

Il ridimensionamento del ruolo e dei compiti del CUN è stato imposto, attraverso un provvedimento “blindato”, da chi non voleva un Organismo pienamente rappresentativo dell’intero mondo universitario, con compiti di autogoverno e capace di assicurare l’autonomia del sistema nazionale delle Università.

In questa direzione, la legge (v. nota 1) ha previsto nel CUN una ridotta presenza di rappresentanti degli studenti, espressi con una elezione “secondaria”, e una ancor più ridotta partecipazione del personale tecnico-amministrativo (art. 17, comma 104, lettere b e c).

La legge non definiva la partecipazione della componente docente, delegando al Ministro di stabilire il numero delle aree scientifico-disciplinari (e, quindi, il numero complessivo dei rappresentanti) e le modalità di elezione.

Prima di operare tali scelte, il sottosegretario Guerzoni ha riunito tutte le Organizzazioni della docenza e in quella sede l’ANDU, assieme a CGIL, CISL e UIL, ha proposto la costituzione di un numero limitato di aree (5-6) numericamente equivalenti ed elettorati attivi e passivi comuni di ordinari, associati e ricercatori.

E ciò per:

  1. consentire una scelta dei rappresentanti dei docenti non legata agli interessi di settori accademici ristretti;

  2. evitare le logiche categoriali-corporative;

  3. applicare l’elementare principio di una rappresentanza proporzionale alla consistenza delle aree;

  4. dare più peso alle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

“Naturalmente”, espletato il rito delle consultazioni, il Ministero ha deciso per le “solite” 14 aree e per l’elezione per categorie separate (v. nota 2).

Precedentemente alla costituzione dell’attuale CUN, i componenti del CUN stesso che passavano di fascia decadevano in quanto eletti come rappresentanti di categoria dalla propria categoria..

Durante l’attuale edizione del CUN è stata invece introdotta, ad elezioni avvenute, una nuova regola: chi passa di fascia mantiene la carica di rappresentante della sua ex fascia di appartenenza (v. nota 3). Questa nuova regola sarebbe stata logica e regolare solo se si fosse adottato il meccanismo di elezione con un elettorato attivo e passivo unico per le tre fasce.

Il risultato di tutto ciò è che fra poco la iniziale rappresentanza della docenza al CUN composta per Decreto ministeriale da 14 ordinari, 14, associati e 14 ricercatori, pare risulterà composta da 24 ordinari, 14 associati e 4 ricercatori.

Questa variazione della composizione altera profondamente la natura del CUN ed espone le sue decisioni a critiche di illegittimità e al sospetto che alcune importanti decisioni possano discendere dalla “nuova” composizione, non scelta dagli elettori. Inoltre, e soprattutto, la “forzata” permanenza di tanti componenti che non ne hanno più diritto, può spingere il CUN verso una minore indipendenza dai poteri forti accademici.

Un grave segnale in questa direzione è costituito dal recente parere espresso dal CUN sul Collegato governativo per la parte che riguarda la costituzione della terza fascia della docenza. Nel parere e’ infatti proposto che della terza fascia facciano parte gli attuali ricercatori e una nuova categoria di “giovani studiosi per un tempo determinato”. In altri termini con una sola fascia si prendono due piccioni: la sostanziale messa ad esaurimento ed arretramento degli attuali ricercatori e la costituzione della “nuova” figura dell’assistente a termine, creando così un precariato vasto e di lunga durata, ritardando di circa 10 anni l’entrata in ruolo dei giovani.

Questa trovata del CUN risponde alle richieste dell’accademia che conta la quale vuole emarginare ancor più gli attuali ricercatori e disporre di una nuova massa di precari per la didattica di supporto. Si tratta di quella stessa accademia che ha richiesto ed ottenuto l’affossamento della legge sulla terza fascia e l’insabbiamento il Collegato governativo.

Ed ancor più grave è il rigoroso silenzio che il CUN, “organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome”, mantiene rispetto all’attacco subito dall’autonomia degli Atenei dalle sentenze definitive della magistratura amministrativa che ha deciso che gli Atenei nulla possono innovare, in materia di elettorati attivi e passivi e di composizione degli organi, rispetto a quanto previsto dal DPR 382 del 1980.

La situazione che si e’ venuta a creare nella composizione del CUN richiede l’intervento correttivo immediato del Ministro e del Governo e impone al Parlamento di tornare a legiferare per consentire la costituzione di un nuovo CUN in grado di assicurare l’autonomia dai poteri forti, interni ed esterni all’Universita’, del sistema nazionale delle Università italiane.

10 aprile 2000

L’Esecutivo nazionale dell’ANDU – Associazione Nazionale Docenti Universitari

= NOTA 1. Dall’art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, (Bassanini 2):

102. il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome

universitarie. Esso formula pareri e proposte:

a) sulla programmazione universitaria;

b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull’approvazione dei regolamenti didattici d’ateneo;

d) sui settori scientifico-disciplinari;

e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell’università.

104. Il CUN è composto da:

a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;

c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).

106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.

= NOTA 2. Dal Regolamento concernente modalità di elezione del Consiglio Universitario Nazionale (d.m. n. 278 del 21 luglio 1997):

– dalla relazione: “Si è ritenuto opportuno ripartire i tre seggi, assegnati a ciascuna area, fra le tre categorie di professori ordinari, associati e ricercatori, in misura paritetica, prevedendo distinti collegi elettorali.”

– dall’art. 1. Elezioni dei professori e ricercatori

1. Nel Consiglio universitario nazionale, per ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico- disciplinari di cui alla legge.15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 104, lettera a), così come individuate nell’allegato, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.

3. Per ciascuna delle aree disciplinari di cui al comma 1 sono costituiti tre collegi elettorali, dei quali uno e’ composto dai professori ordinari, uno dai professori associati, e uno dai ricercatori.

= NOTA 3. Nella seduta del CUN dell’8 settembre 1998 è stato comunicato un parere dell’Ufficio legislativo del MURST, trasmesso dal sottosegretario Guerzoni, nel quale si sosteneva che il cambiamento di qualifica non doveva comportare la decadenza dal CUN. In quella occasione, alcuni Consiglieri del CUN hanno giudicato il parere specioso, audace e privo di fondamento giuridico.

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