AL SENATO NORMA SALVA-STATUTI UNIVERSITARI, MA …

ANDU – Associazione Nazionale Docenti Universitari

AL SENATO NORMA SALVA-STATUTI UNIVERSITARI, MA …

Nella seduta del 28.11.01 della Commissione Istruzione del Senato è stato illustrato un emendamento “salva-statuti” al disegno di legge governativo n. 761, “Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica” (v. in calce). L’emendamento, presentato dagli esponenti dell’Ulivo nella Commissione, si inquadra in quella ampia disponibilità mostrata da tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione, del Senato e della Camera, rispetto alla richiesta avanzata da quasi tutte le Organizzazioni della docenza di una norma urgente che salvaguardi tutti gli Statuti dagli effetti devastanti delle sentenze amministrative. Secondo tali sentenze tutti gli Statuti sono illegittimi in quanto tutti, in materia di composizione degli organi e di elettorati attivi e passivi, si sono discostati da quanto previsto dal DPR 382 del 1980.

La richiesta era e rimane quella di un provvedimento urgente e quindi o un decreto-legge o una norma da inserire nella Finanziaria. Da questo punto di vista con lo strumento del disegno di legge al quale l’emendamento si riferisce si rischia fortemente di prolungare ancora per troppo tempo lo stato di incertezza istituzionale in cui versano tutti gli Atenei.

Nel merito, si ritiene che l’attuale formulazione dell’emendamento presentato vada rivista per due aspetti.

Sarebbe opportuno dare alla norma “salva-statuti” il carattere di provvisorietà in attesa della riforma complessiva dello stato giuridico della docenza che dovrebbe anche definire gli elettorati e la composizione degli organi per renderli omogenei in tutti gli Atenei: non ha alcun senso che ad uno stato giuridico che preveda nazionalmente uguali mansioni e uguale retribuzione non corrispondano uguali “poteri”.

Inoltre è indispensabile che il comma 2 della norma proposta preveda l’estensione agli associati dell’elettorato passivo a direttore di dipartimento (oggi previsto da molti Statuti) e a presidente di consiglio di corso di studi (oggi previsto da quasi tutti gli Statuti). Senza questa modifica l’emendamento assumerebbe il significato di una pesante restaurazione accademica.

29.11.01

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dal resoconto sommario della seduta del 28.11.01 della Commissione Istruzione del Senato nel corso della discussione, in sede referente, del disegno di legge governativo n. 761, “Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica”:

Il senatore BERLINGUER illustra … Quanto all’emendamento 5.0.1 l’oratore evidenzia che si tratta della cosiddetta disposizione “salva statuti”, che il Parlamento non è riuscito finora ad approvare per una serie di ragioni che egli ripercorre puntualmente. L’emendamento, infatti, tende a soddisfare un’esigenza diffusa in quanto, dopo l’introduzione delle norme sull’autonomia didattica, le università hanno adottato i propri statuti ma, in mancanza di un apposito intervento legislativo in materia di elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e di partecipazione agli organi accademici, si è creato uno stato di confusione in merito alla disciplina prevalente in questo settore, con ciò determinandosi anche il sorgere di conflitti giurisdizionali.”

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Emendamento 5.0.1 dei senatori

BERLINGUER, ACCIARINI, D’ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, MANIERI, SOLIANI

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

“Art. 5-bis (Autonomia degli statuti universitari)

1. L’elettorato attivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico amministrativo e degli studenti sono disciplinati dagli statuti delle università.

2. Nel caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.”

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